La sospensione di De Luca, scrivono nel ricorso i legali del governatore, «non può tradursi in una abnorme revoca delle elezioni o in una estemporanea rottamazione degli organi della Regione, vanificando il "munus" degli eletti, primo tra tutti il presidente e la stessa volontà popolare» con «conseguenze sovversive di una democrazia rappresentativa».
Gli avvocati evidenziano come in un contesto di democrazia rappresentativa De Luca e la sua coalizione «hanno prevalso sulle formazioni politiche contrapposte».
E chiedono: «Occorre procedere all'insediamento immediato del Consiglio regionale e la nomina degli organi di presidenza del Consiglio entro il termine del 12 luglio 2015 previa convocazione da diramare almeno 5 giorni prima; occorre ancora nominare immediatamente dopo la giunta regionale ed il vice presidente per assicurare la continuità amministrativa; occorre 'conservare', da ultimo, il risultato elettorale, a tutela degli eletti ma soprattutto del diritto degli elettori ad essere governati dai propri rappresentanti democraticamente eletti». Nel ricorso si parla di «straordinarietà e gravità della situazione scaturita dall'abnorme decreto di sospensione del presidente della Giunta regionale, rispetto alla quale si impone l'adozione di immediate misure cautelari "inaudita altera parte"».