Dillo al Mattino | Lettera di un professore
che vuole assistere i genitori disabili

Dillo al Mattino | Lettera di un professore che vuole assistere i genitori disabili
Domenica 15 Gennaio 2017, 10:40
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Il sottoscritto è professore di scuola secondaria di secondo grado abilitato per il sostegno e le discipline giuridico – economiche ed è entrato di ruolo al primo settembre 2015 nella cosiddetta fase Zero – ultima tranche del decreto immissioni Carrozza (su organico di diritto).

Ritengo di essere già stato fortemente penalizzato durante lo scorso trasferimento interprovinciale (da Roma a Napoli) essendo stato relegato nella ultima fase dei trasferimenti dopo i colleghi di fase B e C entrati col piano assunzionale straordinario, su posti fittizi di potenziamento, cui loro stessi avevano aderito volontariamente e pur essendo giuridicamente uguale ai colleghi immessi nel 2014. Specifico che ironicamente mi si riconosceva precedenza per assistere il genitore invalido grave nella sola mobilità provinciale, cioè Roma per Roma. Inutile se sia io che i miei genitori invalidi risediamo a Napoli. Mi sento preso in giro.

Pertanto, nessun beneficio mi è stato concesso in termini di precedenza per assistere mio padre disabile grave (art 3 co. 3 L. 104/92 con invalidità non più rivedibile). Sono figlio unico convivente e sono stato costretto per anni a pendolare tra Roma e Napoli con grande fatica, dispendio economico e stress psico-fisico. Il coniuge (mia madre) non può oggettivamente assistere mio padre perché settantenne ed invalida al 67% (diabetica con polineuropatia certificata che ne limita fortemente i movimenti – in fase di aggravamento). Nell’ambito di questo quadro personale e familiare, il C.C.N.I. riconosce agli altri familiari (genitore che assiste il figlio, ovvero chi assiste il fratello, ovvero il proprio coniuge) la precedenza nel trasferimento, ivi inclusi i soggetti legati da unioni civili, mentre a me solo si dice che mi spetta la precedenza nella sola assegnazione provvisoria. Sono stato ingiustamente discriminato perché in quest’ottica si sarebbe dovuta prevedere l’assegnazione provvisoria anche per gli altri familiari ovvero viceversa consentire a tutti i familiari che assistono il disabile grave di ottenere il trasferimento con precedenza!!!
La legge 104/92 art. 33 co. V e seguenti rappresenta una fonte normativa di rango superiore (fonte primaria) che non può essere derogata in peggio dalla contrattazione pattizia (CCNI) che invece rappresenta un “atto negoziale”. Sulla base di quale presupposto giuridico il CCNI discrimina tra i familiari che assistono il disabile grave? 

La situazione è diventata a dir poco beffarda e grottesca per me.
Distinti saluti
Prof. Ermete Ascione
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