Buoni pasto, ok anche in agriturismi e mercati: nuove regole a settembre

Buoni pasto, ok anche in agriturismi e mercati: nuove regole a settembre
Sabato 12 Agosto 2017, 08:54 - Ultimo agg. 16:01
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Possibilità di impiego ad ampio raggio, non solo negli esercizi tradizionali ma anche in agriturismi, banchetti dei mercati o gestiti direttamente da contadini. E limite di utilizzo simultaneo fissato a otto ticket per volta. Sono queste le principali novità di un decreto del ministero dello Sviluppo economico appena pubblicato in Gazzetta ufficiale che regolamenta l’uso dei buoni pasto, sia nel formato cartaceo che in quello elettronico. Si tratta come è noto del servizio sostitutivo della mensa, riconosciuto ai dipendenti dai datori di lavoro che non hanno la possibilità di erogare direttamente i pasti presso la propria sede. I buoni pasto non equivalgono a denaro contante e per questo possono essere utilizzati solo presso gli esercizi convenzionati.

Fino alla somma di 7 euro (la soglia era più bassa fino a poco tempo fa) i ticket sono esenti da Irpef e quindi rappresentano un’erogazione netta al dipendente; l’importo effettivo varia e dipende dagli accordi raggiunti tra datore di lavoro e rappresentanti dei lavoratori. La regolamentazione affidata al ministero dello Sviluppo economico è una conseguenza delle norme che disciplinano gli appalti. Ora il decreto, che per la verità porta la data del 7 giugno, è stato finalmente pubblicato in Gazzetta ufficiale e sarà in vigore dal prossimo 9 settembre. Vediamo quindi le principali novità. Si parte dalla definizione esatta degli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo della mensa (naturalmente se i titolari lo richiedono).

Si tratta naturalmente di quelli abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande, come bar e ristoranti, e dei negozi di alimentari oppure degli stessi supermercati, ovviamente limitatamente alla vendita di prodotti alimentari.
Nel testo si dice che gli esercizi possono essere «sia in sede fissa che su area pubblica» il che include banchi di mercato e venditori ambulanti. Ci sono poi le rivendite presso la sede di produzione o quelle comunque gestite dai contadini che propongono i propri prodotti. Vengono poi nominati esplicitamente gli agriturismi e gli ittiturismi (che danno pasti a base di pesce). Infine rientrano anche le rivendite presso i luoghi di produzione industriale degli alimenti. In tutti questi casi devono naturalmente essere rispettati i requisiti igienico-sanitari.
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