Fino alla somma di 7 euro (la soglia era più bassa fino a poco tempo fa) i ticket sono esenti da Irpef e quindi rappresentano un’erogazione netta al dipendente; l’importo effettivo varia e dipende dagli accordi raggiunti tra datore di lavoro e rappresentanti dei lavoratori. La regolamentazione affidata al ministero dello Sviluppo economico è una conseguenza delle norme che disciplinano gli appalti. Ora il decreto, che per la verità porta la data del 7 giugno, è stato finalmente pubblicato in Gazzetta ufficiale e sarà in vigore dal prossimo 9 settembre. Vediamo quindi le principali novità. Si parte dalla definizione esatta degli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo della mensa (naturalmente se i titolari lo richiedono).
Si tratta naturalmente di quelli abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande, come bar e ristoranti, e dei negozi di alimentari oppure degli stessi supermercati, ovviamente limitatamente alla vendita di prodotti alimentari.
Nel testo si dice che gli esercizi possono essere «sia in sede fissa che su area pubblica» il che include banchi di mercato e venditori ambulanti. Ci sono poi le rivendite presso la sede di produzione o quelle comunque gestite dai contadini che propongono i propri prodotti. Vengono poi nominati esplicitamente gli agriturismi e gli ittiturismi (che danno pasti a base di pesce). Infine rientrano anche le rivendite presso i luoghi di produzione industriale degli alimenti. In tutti questi casi devono naturalmente essere rispettati i requisiti igienico-sanitari.