L’ecobonus condominiale
taglia la bolletta del 70%

L’ecobonus condominiale taglia la bolletta del 70%
di Vincenzo Malatesta
Lunedì 12 Settembre 2016, 09:29 - Ultimo agg. 14:13
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Riqualificazione elevata, non solo caldaie a condensazione e doppi vetri:
un piano per ridurre i consumi energetici di 12 milioni di fabbricati




L’ecobonus diventa condominiale per ridurre fino al 70 per cento i consumi energetici di 12 milioni di fabbricati che hanno più di quarant’anni. Il tutto grazie a un fondo di 4-5 miliardi - costituito da Cassa depositi e prestiti, banche e operatori - per sostenere i lavori, con costi da restituire in parte in bolletta, come il canone Rai. È la misura pronta per il ddl bilancio, nata da una proposta lanciata dal vertice dell’Enea, l’agenzia nazionale per l’energia. Con Casa Italia il Governo si prepara inoltre a varare un piano da diversi miliardi l’anno, dando priorità alla prevenzione antisismica dopo il terremoto del 24 agosto nel Centro Italia.
 
Cessione del credito

Chiaro il progetto, che punta sulla deep renovation: negli edifici un livello di riqualificazione più elevato e non solo più caldaie a condensazione o finestre a doppi vetri: l’importo dei lavori può arrivare a 200 mila euro per edificio. Il fondo Cdp finanzia il 90 per cento degli interventi (il resto va a carico dei proprietari), e poi recupera in dieci anni incassando il bonus al 65 per cento dallo Stato, mentre la differenza è ripresa attraverso il risparmio energetico generato con l’addebito agli utenti nella bolletta energetica degli appartamenti. Una sorta di cessione del credito, insomma, con l’intervento delle Esco, le società specializzate in lavori di riqualificazione energetica. E a validare i progetti si candida l’Enea: l’agenzia stima che in un anno soltanto lo 0,14 per mille delle superfici non finestrate dell’involucro degli edifici italiani è stato riqualificato grazie all’ecobonus.
 
Dieci rate

La legge di stabilità 2016 ha già introdotto la cessione per credito al fornitore per consentire di fruire dell’agevolazione anche ai contribuenti meno abbienti che appartengono alla no tax area. L’ecobonus attualmente consente di scaricare dall’Irpef o dall’Ires una parte delle spese sostenute per realizzare interventi in grado di aumentare l’efficienza nei consumi degli edifici. Le detrazioni vanno ripartite in dieci rate annuali di pari importo e sono rivolte ai contribuenti, residenti o meno in Italia, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile dove si svolgono i lavori. Chi è titolare di reddito d’impresa può beneficiare dell’incentivo soltanto sui fabbricati che servono all’esercizio dell’attività imprenditoriale.
 
Bonifico con ritenuta

Il bonus pari al 65 per cento delle spese sostenute varrà fino al 31 dicembre per interventi sul riscaldamento, il miglioramento tecnico dell’edificio, l’installazione di pannelli solari e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Per beneficiarne bisogna ottenere da un tecnico abilitato l’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa. E i pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o postale soggetto a ritenuta.
 
Detrazione massima

Gli interventi agevolabili? Per l’acquisto e la messa in opera delle schermature solari il tetto della detrazione è 60 mila euro, mentre si ferma a 30 mila per gli di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (cfr. la tabella in pagina). Il limite massimo di detrazione per il bonus si riferisce all’appartamento in cui avvengono i lavori: può essere suddiviso fra più possessori dell’immobile che partecipano alla spesa.
 
Portale ad hoc

I documenti relativi ai lavori che consentono di ottenere l’ecobonus vanno caricati sul portale finanziaria2016.enea.it: l’invio telematico deve essere effettuato entro novanta giorni dalla conclusione delle opere; sono richieste la copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. La data di fine lavori da cui partono i novanta giorni per la spedizione coincide con il giorno del collaudo e non del pagamento. Se il collaudo non è previsto, il contribuente può provare la data di fine lavori con un documento emesso da chi ha eseguito i lavori o dal tecnico che compila la scheda informativa: non basta, insomma, l’autocertificazione.
 
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