F24, ecco le nuove regole
sulle compensazioni

F24, ecco le nuove regole sulle compensazioni
di Oliviero Franceschi e Alberto Martinelli
Lunedì 22 Maggio 2017, 09:19 - Ultimo agg. 09:43
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La manovra correttiva obbliga i soggetti con partita Iva al versamento telematico, attraverso Entratel e Fisconline


Non bastavano quattro spesometri l’anno e quattro nuovi adempimenti relativi all’invio delle liquidazioni Iva, il legislatore ha disposto l’ennesimo atto che complica la vita ai contribuenti con partita Iva..
 
La “manovrina”

Con l’approvazione del Decreto Legge n. 50/2017 sono state disposte diverse novità importanti per i contribuenti ma tra queste una di cui non si sentiva proprio il bisogno, ed è quella relativa ai versamenti delle imposte con il tradizionale modello F24. Per i titolari di partita Iva, già sufficientemente oberati di compiti, è arrivata una spiacevole novità. Quando nei modelli f24 vengono effettuate delle compensazioni tra tributi a debito ed altri a credito sarà spesso necessario fare il versamento esclusivamente attraverso i canali telematici dell’agenzia delle entrate entratel e fisconline.
 
L’antefatto

Già negli ultimi anni l’amministrazione finanziaria era ripetutamente intervenuta nella materia dei versamenti con modello F24, dettando regole che erano state duramente criticate dai contribuenti, tanto da portare di recente proprio ad un loro alleggerimento.
Si era infatti già imposto che tutti gli F24 a saldo zero, cioè con compensazioni di imposte a debito esattamente pari a quelle a credito, dovessero per forza transitare attraverso il sistema dell’agenzia delle entrate e che tutti gli F24 con compensazioni venissero effettuati attraverso i canali dell’agenzia delle entrate o l’home banking privato.
 
Corsa alle credenziali

Per effetto delle modifiche operate dal Decreto legge n. 50/2017, la situazione è ulteriormente peggiorata. Tutti gli F24 con compensazione dovranno essere fatti utilizzando le procedure dell’agenzia delle entrate. In pratica, un contribuente che riceve dal proprio commercialista il modello F24 che presenti una compensazione, non potrà collegarsi al sito della propria banca ed eseguire l’operazione, ma dovrà passare attraverso i canali telematici dell’agenzia.
Cosa significhi questo per un piccolo contribuente, un artigiano commerciante o un professionista. è facile immaginare.  Occorrerà nel migliore dei casi perdere ulteriore tempo per familiarizzare con le procedure dell’amministrazione, ottenere le credenziali e impratichirsi della materia. L’alternativa è quella di incaricare un professionista con un aumento dei costi di quest’ultimo. Insomma un altro rompicapo i cui benefici, atteso che le compensazioni già viaggiavano on line sui siti delle banche, sembrano poco rilevanti. E naturalmente il tutto senza preavviso..
 
La buona notizia

In tutto questo una magra consolazione riguarda i versamenti di coloro che non sono titolari di partita Iva. Per fortuna per loro le cose non sono cambiate ed i nuovi obblighi non li riguardano. Pensionati e lavoratori dipendenti possono perciò tirare un sospiro di sollievo, anche in vista dei prossimi versamenti dell’Imu e delle imposte della dichiarazione dei redditi..
 
Professionisti più aggiornati

Ma per non lasciarci con l’amaro in bocca, passiamo ad alcune novità positive che riguardano il settore del lavoro autonomo, su cui proveremo a tornare con approfondimenti nelle prossime puntate. Proprio in questi giorni il Senato ha approvato un disegno di legge (al momento di andare in stampa in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale), che rivede in positivo alcune regole di deducibilità dei costi per i lavoratori autonomi, come molti amministratori di condominio, ingegneri, geometri che girano in orbita al “pianeta casa”.
In particolare la nuova legge interviene anche sulla deducibilità delle spese di formazione, modificando il comma 5 dell’articolo 54 del Testo Unico delle imposte sui redditi. La normativa precedente prevedeva una parziale deducibilità  pari al 50% delle spese sostenute dal professionista per la partecipazione a convegni, congressi e  simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse le spese di viaggio e soggiorno. Viceversa con le recenti modifiche
sarà possibile portare in deduzione tutte le spese di formazione sostenute, nel limite annuo di 10mila euro. Inoltre rispetto al passato, la nuova norma indica oltre alle spese per convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale, anche quelle sostenute per l’iscrizione a master e corsi di formazione, sempre comprese le spese relativa di viaggio e di soggiorno.
 
Spese  di soggiorno e ristorazione

La nuova legge dispone modifiche anche ad altre spese del professionista come quelle seguenti. La norma del Testo unico stabilisce che “le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta”. La nuova legge tuttavia dispone che i limiti appena ricordati, rispettivamente del 75% della spesa e del 2% dei ricavi dell’anno, “non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente”. In poche parole, al contrario da quanto stabilito in precedenza, tali spese, sostenute dal lavoratore autonomo e dallo stesso riaddebitate al committente, sono integralmente deducibili. 
 
Hanno collaborato Daniele Cuppone ed Enrico Rabitti
 
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