Fisco, una via possibile per la sanatoria del «nero»

Agenzia delle entrate
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di Giovambattista Palumbo*
Sabato 1 Luglio 2017, 12:39 - Ultimo agg. 16 Novembre, 10:22
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Le ipotesi di “voluntary disclosure” domestica sul contante pongono problemi di inquadramento concettuale, che però, senza abbandonare tout court l’idea, potrebbero essere risolti. Vero è che in caso di detenzione, in sé e per sé considerata, di contante o altri titoli al portatore nel territorio dello Stato italiano, non vi è alcuna violazione da sanare. Per questa ragione, forse, l’ipotesi di “regolarizzare” qualcosa di lecito, si configurerebbe, in realtà, come una sorta di imposizione patrimoniale.

Il fatto è che, secondo quanto riferito alla Camera anche dal Procuratore Francesco Greco, ci potrebbero essere circa 150 miliardi in contanti chiusi nelle cassette di sicurezza in Italia e all'estero. E di quei 150 miliardi di Euro un terzo circa si troverebbe in Italia. Ci sarebbero insomma circa 50 miliardi rimasti entro i confini nazionali, in grado, se intercettati dalla voluntary, di portare nelle casse erariali risorse notevoli, oltre che benefici per l'economia grazie alla reimmissione di capitali.

Senza voluntary, del resto, in caso di dichiarazioni dei redditi per importi esigui, sarebbe molto difficile usare il cash per comprare beni di una certa rilevanza, pena la possibilità concreta di essere oggetto di accertamento sintetico e pena anche il rischio di incorrere nel reato di autoriciclaggio, punito fino a 12 anni di carcere. Bisognerebbe dunque trovare una strada per tassare qualcosa (il denaro), che, in teoria, non produce reddito ex se tassabile.

Ma una cosa simile, in realtà, esiste già nell’Ordinamento e si chiama appunto accertamento sintetico. Lo scopo di tale metodologia accertativa è infatti proprio quello di individuare, in via presuntiva, una capacità di spesa superiore rispetto al reddito dichiarato. E avere contanti da parte, magari non in linea con il reddito dichiarato, può ben essere un indice di capacità di spesa rilevante (ed anomalo).

Mentre dunque con l’accertamento analitico si rilevano specifiche fonti reddituali, al fine di quantificare il reddito attribuibile alle stesse fonti, con il metodo sintetico, invece, si parte dalla individuazione di elementi e fatti economici diversi dalle fonti di reddito. I fatti o gli indici su cui può essere fondato un accertamento sintetico sono predeterminati dal legislatore (tenore di vita, investimenti etc). E tuttavia l’ufficio può basarsi anche su elementi diversi da quelli tipizzati e l’accertamento può essere adottato anche come conseguenza della mancata collaborazione del contribuente all’attività istruttoria dell’ufficio.

L’accertamento si basa in sostanza, in tali casi, sull’utilizzo di specifici elementi, non solo effettivi, ma anche figurativi. Basterebbe dunque prevedere, con una presunzione legale a cui il contribuente possa comunque opporre la prova contraria, che anche il contante (anomalo rispetto al dichiarato) possa essere un indice rilevante ai fini dell’accertamento sintetico (se hai tot contanti non congrui con il tuo dichiarato si presume che derivino da evasione fiscale). E avremmo risolto così uno dei problemi sopra segnalati (l’assenza di una violazione da sanare).

Dato allora che il reddito accertabile sinteticamente deve essere superiore, rispetto a quello dichiarato, di almeno 1/5 ossia del 20%, si potrebbe, per esempio, prevedere una regolarizzazione a costo zero (o molto ridotto) per i contanti detenuti fino al 20% del dichiarato (annuale) e sul resto una tassazione forfettaria, con riduzione (o esenzione) delle sanzioni.

Certo, qualche “furbo” potrebbe avere la tentazione di regolarizzare contanti solo entro la detta soglia, ma a quel punto è chiaro che sul contribuente si “accenderebbe” una campanello di attenzione, per cui il gioco (anche considerato quanto ufficialmente dichiarano in media gli italiani) non varrebbe la candela. Naturalmente questo è solo uno spunto, ma, lavorando sull’idea, ne potrebbe uscire qualcosa di interessante. Tali misure potrebbero comunque essere un buon incentivo ad emergere. E potrebbero portare risorse rilevanti sia ai fini fiscali che ai fini di riutilizzo lecito in termini di investimenti etc, utili per l’economia in generale.

Resterebbe il problema di come evitare che, attraverso una tale procedura, si facilitino operazioni di riciclaggio di denaro sporco non collegato ad evasione fiscale, ma ad altri reati a maggior tasso criminogeno (droga, corruzione, estorsioni etc). Senza sminuire la pericolosità dell’evasione fiscale, se la violazione da sanare (e la ratio della misura) è fiscale, la misura di voluntary dovrebbe in ogni caso mirare a poter regolarizzare solo proventi derivanti da violazioni di tale natura.

Andrebbe allora pensato un meccanismo di verifica della effettiva provenienza e natura dei contanti, magari consentendo la voluntary del contante solo in caso di dimostrazione (con verifica da parte della GdF e dell’Agenzia delle Entrate) da parte del contribuente del collegamento del “nero” all’evasione fiscale (del resto se fosse contante, anche rilevante, collegato ad un fatto lecito non ci sarebbe nulla da regolarizzare).

In pratica una sorta di autodenuncia dell’evasione. Chi meglio del contribuente potrebbe fornire la prova dell’evasione? A quel punto del resto gli converrebbe ammetterla, proprio per poter utilizzare proventi altrimenti difficilmente utilizzabili. Proventi però che, al tempo stesso, proprio perché in contanti si possono ormai considerare sfuggiti al Fisco (con convenienza dunque anche per il Fisco a recuperarne almeno una parte).

*Direttore Osservatorio Politiche Fiscali Eurispes
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