Rottamare cartelle e multe?
Ecco quanto si risparmia

Rottamare cartelle e multe? Ecco quanto si risparmia
di Alessandra Chello
Martedì 25 Ottobre 2016, 14:40
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Tra le misure introdotte dalla manovra appena approvata è forse quella che ha già fatto il pieno di consensi.
Sì, perché i vantaggi economici previsti dal decreto fiscale per la «rottamazione dei ruoli», a conti fatti possono arrivare fino a quota 35%.
Rientrano in questa sorta di corsia speciale tutti i ruoli relativi a imposte, compresa l’Iva, ai tributi, e ai contributi previdenziali e assistenziali affidati rispettivamente dall’agenzia delle Entrate e dall’Inps o Inail all’agente della riscossione dal 2000 al 2015. Inclusi i ruoli relativi alle multe legate alle infrazioni del Codice della strada, pure quelli emessi da Regioni e Province.

Città metropolitane e Comuni, relativi per esempio all’Ici o alla tassa sui rifiuti, rientrano automaticamente nella
Inoltre, chi ha già in corso una dilazione con Equitalia potrà accedere alla rottamazione, a condizione però che le rate in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 vengano pagate. In tal caso, comunque, non saranno rimborsate né compensate le somme già versate a titolo di sanzioni e interessi di mora non più dovuti a seguito della definizione.

Restano invece fuori dalla nuova procedura agevolata i ruoli relativi all’Iva riscossa all’importazione, al recupero di aiuti di Stato, ai crediti da danno erariale per sentenze di condanna della Corte dei Conti, alle ammende e alle sanzioni pecuniarie dovute per provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Inoltre ai debitori viene data la possibilità di estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora nonché le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali. L’unico importo richiesto è costituito: dalle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale (ossia vale a dire, a titolo di imposte e tributi, e/o contributi previdenziali e assistenziali Inps e Inail);  dagli interessi da ritardata iscrizione a ruolo; dalle somme maturate a favore dell’agente della riscossione, a titolo di aggio da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo; dalle spese per le procedure esecutive. E dalle spese di notifica della cartella di pagamento. Nel caso invece di contravvenzioni, occorrerà versare per intero la multa, nonché l’aggio della riscossione commisurato però soltanto a tale importo, le eventuali spese di esecuzione e le spese di notifica della cartella, mentre saranno stralciate le eventuali maggiorazioni irrogate ai sensi della legge 689/81 e gli interessi di mora.

Da ricordare, infine, che per accedere alla rottamazione si dovrà presentare l’istanza all’agente della riscossione entro il 22 gennaio 2017 (e cioè entro 90 giorni dalla pubblicazione del Dl in Gazzetta Ufficiale), indicando la modalità di pagamento scelta (domiciliazione bancaria, bollettini precompilati o allo sportello). Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata o anche di una sola di esse fa scattare la decadenza dalla definizione e tutto torna come prima.
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