Pensione, cosa succede se non si lavora per un periodo?

Pensione, cosa succede se non si lavora per un periodo?
Venerdì 19 Maggio 2017, 10:28 - Ultimo agg. 16:43
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Nel corso della propria vita lavorativa può succedere che ci siano dei periodi in cui non si è lavorato o in cui si è avuta una riduzione del lavoro. Come cosa comporta questo per la pensione? In tale situazione entrano in gioco i cosiddetti 'contributi figurativi', dei contributi accreditati nelle gestioni pensionisti dei lavoratori pubblici o in quelle dei lavoratori privati e riconosciuti senza alcun onore finanziario a carico del lavoratore.

I contributi figurativi, si legge sul sito dell'Inps, sono riferiti a periodi tassativamente individuati dalla legge, durante i quali, nonostante si sia verificata una interruzione o una riduzione dell'attività lavorativa, viene comunque garantita la copertura contributiva. Questi periodi, salvo specifiche eccezioni, sono utili sia per il conseguimento del diritto alla pensione sia per il suo calcolo.

CHI PUO' RICHIEDERLI? I contributi figurativi possono essere accreditati in alcuni casi su domanda del lavoratore, in altri d'ufficio, cioè automaticamente. Nelle gestioni pensionistiche dei lavoratori privati, si possono accreditare a domanda i seguenti periodi:

- Servizio militare obbligatorio e volontario: riconosciuto per periodi, scoperti da altra contribuzione, durante i quali l'interessato ha svolto servizio militare volontario obbligatorio o di richiamo alle armi, nelle Forze armate italiane ovvero servizio a esso equiparato. Il beneficio è rivolto a lavoratori o pensionati che abbiano un vuoto assicurativo dovuto al fatto di aver svolto il servizio militare. L'accredito dei contributi figurativi può essere richiesto anche dai superstiti dell'assicurato o del pensionato deceduto.

- Servizio civile: la contribuzione figurativa è riconosciuta per periodi, non coperti da altra contribuzione, durante i quali l'interessato ha svolto servizio militare non armato, servizio sostitutivo civile ovvero servizio civile. E' prevista solo per gli avviati al servizio civile entro il 31 dicembre 2005.

- Riposi giornalieri: la contribuzione è riconosciuta per i riposi giornalieri fruiti secondo le modalità previste dalla legge dal padre e dalla madre nel primo anno di vita del bambino. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, (della durata di un'ora ciascuno o di mezz'ora "nel caso in cui la lavoratrice fruisca di asilo nido o struttura idonea istituita dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa") nel anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

- Maternità al di fuori di un rapporto di lavoro: spetta alle madri per il periodo corrispondente al congedo di maternità verificatosi fuori dal rapporto di lavoro. I periodi corrispondenti al congedo di maternità verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro sono considerati utili ai fini pensionistici a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.

- Congedo parentale durante il rapporto di lavoro: il beneficio è rivolto ai genitori che fruiscono del congedo parentale, nei limiti della durata dello stesso, e dunque alla madre, al padre o a un solo genitore, qualora ve ne sia uno solo.

- Malattia del bambino: il beneficio spetta a entrambi i genitori che alternativamente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

- Malattia e infortunio: la prestazione è rivolta a coloro che si siano trovati nella temporanea inabilità al lavoro per un periodo non inferiore a sette giorni per malattia.

- Aspettativa per cariche sindacali: è la contribuzione figurativa riconosciuta per periodi in cui il rapporto di lavoro è sospeso da aspettativa non retribuita fruita dal lavoratore per lo svolgimento di cariche sindacali

- Aspettativa per cariche elettive: la contribuzione figurativa è riconosciuta ai lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) che sospendano, mediante aspettativa non retribuita, un rapporto di lavoro dipendente al fine di svolgere un mandato elettivo. Il beneficio è rivolto a: eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo o alle assemblee regionali ed è previsto anche per coloro che siano chiamati ad altre funzioni pubbliche.

- Assenza dal lavoro per donazione sangue

Sono invece accreditati d'ufficio, senza specifica domanda, i contributi figurativi per i periodi durante i quali il lavoratore ha usufruito di:

- Cassa integrazione guadagni straordinaria;

- Contratto di solidarietà difensivi;

- Progetti di lavori socialmente utili, nei casi e con le modalità previste dalle specifiche disposizioni legislative e amministrative in materia;

- Indennità di mobilità;

- Indennità di disoccupazione;

- Indennità in ambito ASPI e NASPI;

- Assistenza antitubercolare a carico dell'INPS.

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