Per ottenere credito dopo i 60 anni,
ecco il prestito vitalizio ipotecario

Per ottenere credito dopo i 60 anni, ecco il prestito vitalizio ipotecario
Lunedì 9 Maggio 2016, 09:31 - Ultimo agg. 09:50
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E' una particolare forma di finanziamento dedicata a soggetti anziani, per risolvere problemi di liquidità senza vendere la casa 


A febbraio 2016 è entrato in vigore con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (22 dicembre 2015, n. 226), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2016, in attuazione dell'articolo 1, legge 2 aprile 2015, il regolamento che disciplina il prestito vitalizio ipotecario, una particolare forma di finanziamento dedicata a soggetti anziani d'età.
Il prestito vitalizio ipotecario si pone, infatti, come una possibile alternativa offerta ad una particolare categoria di cittadini, quelli di età superiore a 60 anni, che per risolvere i loro problemi di liquidità fino ad oggi non avevano praticamente nessun accesso al credito bancario, ma avevano a loro disposizione unicamente il classico strumento della vendita della nuda proprietà dell’immobile, con riserva del diritto di usufrutto o abitazione.


Le regole del prestito vitalizio ipotecario
 
Con il prestito vitalizio ipotecario all'anziano viene concesso un finanziamento a fronte dell'iscrizione di un'ipoteca sulla casa di proprietà (che dunque l'anziano non è costretto a vendere, potendo continuare a viverci serenamente) mentre la restituzione del capitale e degli interessi fa carico, in tutto o in parte, agli eredi posteriormente al decesso del mutuatario.
Il prestito vitalizio ipotecario può essere concesso anche congiuntamente a più persone, purché tutte dell’età prevista, ed anzi qualora il soggetto finanziato sia coniugato o convivente more uxorio da più di cinque anni  e l’immobile da ipotecare in garanzia del prestito costituisca la residenza di entrambi i coniugi o conviventi, la cointestazione del contratto diviene obbligatoria, anche se l’immobile è di proprietà di uno solo di essi. Se il prestito è concesso a più persone il rimborso integrale può essere richiesto solo al momento della morte del più longevo dei contraenti.
 
Il capitale restituito dopo la morte del mutuatario
 
La caratteristica di questo istituto, molto diffuso nei paesi di tradizione giuridica anglosassone, sta nel fatto che il capitale finanziato non viene rimborsato con un normale piano di ammortamento rateale, ma soltanto, integralmente ed in unica soluzione, quando si verificano i seguenti presupposti:
1) alla morte del soggetto finanziato (o del più longevo tra i soggetti finanziati) in occasione della vendita - o del trasferimento ad altro titolo, purché non a titolo successorio - della proprietà o di un diritto reale di godimento sull’immobile ipotecato qualora siano imputabili al soggetto finanziato, o a terzi datori d'ipoteca, atti compiuti con dolo o colpa grave che riducano significativamente il valore dell'immobile  in caso di costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi;
2) qualora siano apportate modifiche materiali all'immobile rispetto al suo stato originale, come documentato in sede di perizia e dalla documentazione catastale, senza accordo con il finanziatore;
3) qualora altri soggetti, dopo la stipula del finanziamento, prendano la residenza nell'immobile, ad eccezione dei familiari del soggetto finanziato. Come familiari si intendono i figli, il coniuge o convivente more uxorio e il personale regolarmente contrattualizzato che convive con il soggetto finanziato per prestare a lui o alla sua famiglia i suoi servizi;
4) nel caso in cui l'immobile oggetto di garanzia subisca procedimenti conservativi o esecutivi di importo pari o superiore al 20% del valore dell'immobile concesso in garanzia o ipoteche giudiziali.
In pratica il soggetto finanziato non deve rimborsare nulla alla banca fino a che resta in vita, poiché l’obbligo di rimborso graverà sui suoi eredi. Al momento del decesso, gli eredi dovranno rimborsare in unica soluzione il capitale e gli interessi maturati nel tempo (al tasso fisso, variabile o misto previsto dal contratto), capitalizzati annualmente. E’ prevista tuttavia la possibilità che il finanziato si accordi con la banca per rimborsare gradualmente in vita gli interessi e le spese, evitandone così la capitalizzazione annuale, e consentendo ai suoi eredi di dover rimborsare unicamente la somma capitale. In tal caso il finanziatore, in caso di inadempimento da parte del finanziato, non può chiedere la risoluzione del contratto (e quindi la restituzione dell’intero importo dovuto) se non quando il mancato pagamento delle rate non si verifichi almeno sette volte, anche non consecutive.
 

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