Reversibilità, quando si applica
il coefficiente dei 57 anni

Reversibilità, quando si applica il coefficiente dei 57 anni
di Bruno Benelli
Lunedì 22 Maggio 2017, 09:22 - Ultimo agg. 09:44
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Norme, giurisprudenza e principio di adeguatezza delle pensioni 


Quando un lavoratore muore non avendo ancora 57 anni  la pensione ai superstiti viene calcolata sulla base del coefficiente di trasformazione relativo all’età di 57 anni. Così dice la legge Dini del 1995, ma ciò, secondo il Tribunale di Udine, non è ragionevole in quanto questo limite di età non ha più avuto alcun adeguamento tenendo conto delle successive modificazioni dell’età pensionabile, ben oltre l’originario limite dei cinquantasette anni. 
 
Il vincolo costituzionale
 
Secondo il Tribunale questo “blocco” porta a una ingiustificata riduzione dell’entità della pensione liquidata ai superstiti» e si pone perciò in contrasto con il vincolo costituzionale di costante adeguatezza delle prestazioni previdenziali.
Ma secondo la Corte costituzionale (sentenza 23/2017)  la questione non è fondata. In un sistema volto a valorizzare la contribuzione versata nel corso dell’intera vita lavorativa, il coefficiente di trasformazione, via via più vantaggioso con il progredire dell’età del pensionamento dell’assicurato, opera sul montante contributivo individuale, costituito dalla somma di tutte le annualità di contribuzione e delle relative rivalutazioni.
 
Coefficiente di trasformazione
 
Riveste un ruolo cruciale nella determinazione della pensione che spetta a ciascun assicurato e nell’attuazione della garanzia costituzionale dell’adeguatezza dei trattamenti pensionistici, in un quadro di compatibilità con le risorse finanziarie disponibili e con le grandezze macroeconomiche rilevanti (andamento demografico, dinamiche del Pil di lungo periodo).  Per la pensione ai superstiti il legislatore dispone che il coefficiente di trasformazione sia quello relativo all’età di cinquantasette anni, quando l’assicurato muoia prima di avere superato tale soglia e riconosce il diritto al trattamento previdenziale anche quando l’assicurato non abbia maturato i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia. La legge infatti prende a base il coefficiente di trasformazione relativo all’età figurativa dei cinquantasette anni, originariamente prevista per l’accesso alla pensione di vecchiaia contributiva.
 
Coefficiente uniforme
 
Il legislatore, nella discrezionalità che gli compete, ha ritenuto di applicare in questa fattispecie un coefficiente di trasformazione uniforme, convenzionalmente ancorato all’età di cinquantasette anni. I mutamenti che hanno investito tale disciplina non determinano l’irragionevolezza del discrimine di età identificato, per il coefficiente di trasformazione relativo al diverso ambito delle pensioni ai superstiti, in corrispondenza dei cinquantasette anni.
Una ridefinizione del coefficiente di trasformazione, ancorato a quello più favorevole previsto per chi acceda alla pensione di vecchiaia a un’età apprezzabilmente più elevata rispetto ai 57 anni, assimilerebbe situazioni eterogenee e governate da princìpi peculiari: da un lato, la pensione diretta di vecchiaia, con coefficienti di trasformazione rimodulati in armonia con la scelta legislativa di innalzare l’età pensionabile, dall’altro la pensione ai superstiti, erogata anche ai congiunti di un assicurato che non abbia conseguito la pensione di vecchiaia e sia morto prima di compiere i cinquantasette anni di età.
 
Equilibrato incremento
 
Se anche alle pensioni ai superstiti (derivanti da morte di chi non ha ancora raggiunto il diritto alla pensione di vecchiaia) si volesse applicare l’aumento verso l’alto dei coefficienti di trasformazione (verso l’alto, aggiungiamo noi, se paragonati a quello dei 57 anni, ma di fatto sempre più ridotti in parallelo con l’aumento della speranza di vita, si accomunerebbero situazioni diversificate, in contrasto con una linea di graduale ed equilibrato incremento del trattamento previdenziale in relazione al progredire dell’età di accesso alla pensione e al più consistente importo dei contributi versati.
 
 
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