Rumori molesti e intollerabili,
così il risarcimento danni

Rumori molesti e intollerabili, così il risarcimento danni
di Giuseppe Spoto
Lunedì 13 Marzo 2017, 09:32 - Ultimo agg. 10:36
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Non può essere leso il diritto al normale svolgimento della vita familiare

L’approfondimento di questa settimana è dedicato al tema dei rumori oltre la normale tollerabilità ed in particolare al risarcimento dei danni da parte di chi lamenta violazione della propria sfera giuridica a causa del comportamento scorretto altrui. Sulla questione è intervenuta di recente la Cassazione con la sentenza 1606/2017 riconoscendo il risarcimento del danno non patrimoniale del danneggiato. Più esattamente, in tema di immissioni, il danno non patrimoniale è risarcibile anche in assenza di un danno biologico documentato, nell’ipotesi in cui tale pregiudizio sia riconducibile alla lesione del diritto al “normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione” e del diritto al pieno esercizio delle “proprie abitudini di vita quotidiane”.
 
Giurisprudenza e immissioni

La sentenza ricordata si inserisce nell’ambito di un filone giurisprudenziale che in più occasioni si è occupato di danni da immissioni oltre la normale tollerabilità (cfr. Messaggero Casa del 4 febbraio scorso). In precedenza, la seconda sezione civile della corte di Cassazione, con la sentenza del 12 gennaio 2017 n. 661 aveva respinto una richiesta di risarcimento, ritenendo non oggettivamente attendibile la lamentela dei presunti danneggiati.
 
Tollerabilità

Il limite di tollerabilità deve essere valutato in base alla situazione ambientale e quindi varia da luogo a luogo. Non bastano le lamentele dei vicini, ma occorre la valutazione di un esperto, nominato dal giudice, che sia in grado di accertare l’intensità del rumore e sondare il grado di sopportabilità. La valutazione deve essere svolta quanto più possibile in modo oggettivo ed una volta rilevato che il rumore è effettivamente oltre la normale tollerabilità, il danno non patrimoniale da immissioni illecite è risarcibile anche in assenza di prova del danno biologico.
 
Danno risarcibile

Il danno risarcibile può essere patrimoniale, quando il danneggiato lamenti un pregiudizio ad un bene suscettibile di valutazione economica e non patrimoniale, quando il danneggiato lamenti un pregiudizio ad un bene non direttamente suscettibile di valutazione economica come ad esempio nel caso di pregiudizio alla salute. Per danno biologico s’intende il pregiudizio all’integrità psico-fisica della persona che incide sugli aspetti dinamico-relazionali della sua vita. Il danno non patrimoniale può essere risarcito solamente quando il fatto illecito integra una fattispecie penalmente rilevante (nel caso delle immissioni si può richiamare l’articolo 659 del codice penale: disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone), in presenza di una espressa disposizione di legge, quando sia conseguenza della lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente tutelati.
 
Disposizioni normative

Oltre all’art. 844 del codice civile che vieta le propagazioni di rumori che superano la normale tollerabilità, avuto però riguardo alla condizione dei luoghi e al “preuso” è utile tenere conto anche di quanto disposto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 134 (rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici); dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull’inquinamento acustico); dal DPCM 16 aprile 1999, n. 215 (norme sui requisiti acustici delle sorgenti sonore nei pubblici esercizi); dal Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (in attuazione della direttiva  2002/49/CE in materia di rumore ambientale).
 
 
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