Il «processo» alla Storia dell’Unità d’Italia:
«Bene l’idea, discutibile l’attuazione»

Il «processo» alla Storia dell’Unità d’Italia: «Bene l’idea, discutibile l’attuazione»
Martedì 21 Marzo 2017, 12:05
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 «L’unità d’Italia è un processo storico ormai fuori discussione, ma i modi con cui essa fu attuata non sono esenti da censure, anche perché hanno determinato sperequazioni ancora irrisolte tra il Nord e il Sud del Paese». E’ questo, in sintesi, il senso della “sentenza” pubblicata a seguito del “Processo alla Storia dell’Unità d’Italia”, singolare iniziativa culturale promossa dal Rotary Club Napoli Sud Ovest, presieduto da Giovanni Esposito, insieme ad oltre trenta club rotariani, provenienti anche dal Nord, nell’aula allestita nella Basilica di San Giovanni Maggiore, messa a disposizione dalla Fondazione Ordine Ingegneri Napoli.


A pronunciare la sentenza, dopo un dibattimento durato circa tre ore, una corte presieduta da un magistrato (Claudio d’Isa) con giudici a latere Sergio Zeuli (magistrato) e Alfonso Furgiuele (avvocato penalista, nella foto) .


“Questa iniziativa - spiega Giovanni Esposito  – è una tappa significativa di un percorso attraverso cui vorremmo passare dal sapere che cosa è successo, al capire perché è successo”. Infatti dopo il “processo” saranno approfonditi ulteriori studi storici che rafforzeranno i rapporti già esistenti tra i Rotary Club e prestigiose istituzioni culturali. 



Ed ecco, di seguito, il testo integrale della sentenza:


Il giorno 3 marzo 2017, alle ore 18.00, nell’aula allestita presso la Basilica di San Giovanni Maggiore in Napoli la Corte composta dai Signori: Claudio D’Isa Presidente Alfonso Furgiuele Giudice Sergio Zeuli Giudice Nel procedimento denominato “Processo alla Storia dell’Unità d’Italia” Promosso dai Club Inner Wheel, Rotary Club e Rotaract indicati in epigrafe Sentita la relazione dell’avv. Guido Belmonte e della dott.ssa Lorenza Rocco Carbone All’esito della discussione delle parti rappresentate, la prima, dal prof. Mauro Giancaspro e dal prof. Luigi Mascilli Migliorini e, la seconda, dal prof. Basilio Fimiani e dal dott. Paolo Manieri Ha emesso la seguente sentenza:


Atteso che l’avvenuta Unità d’Italia non è oggetto del processo e che le parti, anche nel corso dell'istruttoria, hanno concordato che la stessa non è più in discussione; Considerato: 1. che, come emerso dalle relazioni introduttive e non contestato dalle parti, l’Italia preunitaria al 17 marzo 1861, come evidenziato in particolare dal prof. Giancaspro, era una vera repubblica delle lettere, delle scienze e del pensiero, pur divisa in un numero consistente di stati indipendenti l'uno dall'altro, a volte tra loro avversi a volte politicamente e militarmente ostili l’un l’altro, ma pronti a riconoscersi e a trovarsi vicini nella condivisione delle grandi stagioni di pensiero e artistiche: dal Romanico al Gotico, dall'Umanesimo al Rinascimento, dal Barocco fino al Neoclassicismo. 2. che il processo di unificazione affonda le sue origini nei primi secoli del secondo millennio, emblematica è la frase di Giovanni Spadolini, richiamata dalla dott.ssa Rocco :” La Nazione è figlia di un’idea dell’Italia, un’idea essenzialmente culturale, spirituale, un’idea che nasce dalla lingua, che ha per padre Dante e si snoda attraverso la formazione della cultura nazionale, fondamento del futuro Stato unitario” Lingua che poi ha avuto un autorevole interprete in Manzoni che la onoro' sia con il suo romanzo, sia presiedendo un'apposita Commissione Ministeriale istituita, poco dopo il 1861, al precipuo scopo di consolidare la lingua nazionale, non a torto ritenuta un formidabile strumento di unificazione del popolo. 3. che il processo di unificazione, ideato da una non folta rappresentanza dell’intellighenzia peninsulare, ed iniziato a concretizzarsi nell’800, ha avuto incontrovertibilmente la sua spinta decisiva con le guerre denominate d’indipendenza, ma che tali non erano, perché rappresentarono piuttosto una mera annessione da parte del Regno Sabaudo, ma che, comunque, ancorchè non si è certi se in coloro che le combatterono e le indirizzarono (V. Cavour e Garibaldi) vi fosse l’idea di costituire uno Stato Italiano da identificarsi nella Nazione Italiana, l’evolversi dei fatti ha portato alla unità materiale degli Stati della Penisola; 4.che, a riprova di una guerra di annessione, più che di indipendenza e di unificazione, sono le testimonianze storiche richiamate dal prof. Fimiani e dal dott. Manieri, di come i Piemontesi intervennero nei territori dell’ex Regno delle due Sicilie; 5. che, alla stregua di quanto rappresentato dal Prof. Luigi Mascilli Migliorini e dal prof. Mauro Giancaspro, in quel momento storico, anche in considerazione degli equilibri politici internazionali che ebbero un ruolo determinante nell’evoluzione del processo di unificazione, il percorso seguito non poteva essere che quello; 6.che, sul piano probatorio, il prof. Fimiani ed il dott. Maniero non hanno offerto elementi concreti in base ai quali possa ritenersi che fosse praticabile una diversa via all’Unificazione se non quelle indicate, in ragione dei loro ideali politici, nei loro scritti da Mazzini, Rosmini, Cattaneo ed altri, né, per altro, era possibile evidentemente il percorso inverso a quello voluto è realizzato dalla Casa Savoia, e per essa da Cavour, cioè con un 'iniziativa partita dai Borbone, sempre in ragione degli equilibri delle forze in Europa, e chissà se mai pensata; dipendenza, quella del nostro paese da equilibri internazionali, purtroppo ricorrente nella nostra storia, se pensiamo anche a quanto ci accadde nel periodo che va dalla fine della II guerra mondiale al 1989, data della caduta del muro di Berlino. 7.che, questa Corte, tutto ciò premesso e valutato, non può esimersi dal prendere atto della persistenza di un sentimento di contrapposizione tra le popolazioni del Nord e del Sud Italia. Pertanto, essendo trascorsi oltre 150 dall’Unità politica, si impone la formulazione di un giudizio di decisa e ferma censura sotto due profili: uno indirizzato a coloro che ebbero la responsabilità dell’avvenuta unificazione politica, nel non aver programmato, così mostrando scarsa lungimiranza, la integrazione dei popoli che costituivano gli Stati annessi, e nell’averla attuata in maniera disomogenea e sperequativa, di tal che, ancora oggi, è possibile affermare che l’Unità, oltre che essere stata imperfetta, è anche incompiuta; e si può solo ipotizzare che la prematura morte di Cavour, grande ed accorto politico, sia stato un fattore causale concorrente di questa disattenzione e negligenza politiche ; 8.Che, volendo, su di un piano giuridico, evidenziare il comportamento della allora classe dirigente, per altro ben consapevole dei pericoli di una unificazione determinata dall’alto, già denunciato dai rappresentanti meridionali del Nuovo Parlamento (Relazione Proto), del tutto inascoltati, anzi dolosamente trascurati, lo si può ritenere improntato a colpa cosciente per omissione 9. che l’altro profilo di censura va indirizzato alla storiografia dell’epoca protrattasi sino alle celebrazioni del centenario dell’Unità, chiaramente schierata dalla parte dei vincitori. 10. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di questo giudizio, oltre che per la reciproca parziale soccombenza, anche in ragione della sussistenza contestuale della risalenza e dell’attualità della questione sottoposta al vaglio di questa Corte, alla luce di quanto argomentato in precedenza


Per questi motivi:

 Accoglie la tesi propugnata dal prof.
Mauro Giancaspro e dal prof. Luigi Mascilli Migliorini limitatamente alla ineluttabilità del processo di unificazione come formatosi. Rigetta nel resto la tesi. Accoglie, per quanto di ragione, la tesi sostenuta dal prof. Fimiani e dal dott. Manieri in relazione alla sperequativa gestione dell’unificazione nazionale operata dalla allora classe dirigente cui va addebitato una condotta di colpa cosciente per omissione. Compensa le spese di giudizio tra le parti.



 
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