Caso Romeo, una lezione di diritto e di storia

di Massimo Adinolfi
Mercoledì 26 Luglio 2017, 08:53
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La sentenza della Cassazione di accoglimento del ricorso di Alfredo Romeo contro l'ordinanza di custodia cautelare a suo carico contiene una piccola lezione di diritto, che conviene seguire nei suoi snodi principali. Romeo lo si ricorderà è finito in carcere accusato di condotte corruttive nell'ambito di un'attività investigativa che, partita dagli appalti all'ospedale Cardarelli, si è poi estesa ai rapporti con la centrale di acquisti pubblici Consip. La rete delle intercettazioni è stata gettata per pescare di tutto e di più, e nell'indagine è finito dentro anche il padre di Matteo Renzi, Tiziano, su cui si indaga per traffico di influenze illecite. Nel corso degli ultimi sei o sette mesi se ne sono però viste di tutti i colori: la Procura di Roma per competenza divenuta titolare della parte dell'inchiesta che riguarda Consip ha di fatto sconfessato il lavoro svolto dal Noe dei carabinieri a cui la Procura napoletana aveva affidato le indagini; clamorose fughe di notizie si sono moltiplicate, intrecciate, accavallate; il pm napoletano John Henry Woodcock è finito sotto indagine disciplinare; infine, e soprattutto, il lavoro dei pm romani ha portato alla luce gravi manipolazioni del contenuto delle intercettazioni allegate all'inchiesta, opera del capitano Scafarto, con livelli di responsabilità tutti però ancora da chiarire.

Cosa c'è ora di nuovo nel pronunciamento della Cassazione? Una gragnuola di dubbi sul modo in cui si è proceduto sin qui. La Cassazione si rivolge al Tribunale del riesame, invitandola a riconsiderare i motivi del ricorso. E già qui c'è una prima lezione: contro un certo andazzo a motivare in fotocopia i provvedimenti, la Suprema Corte ricorda che l'apprezzamento del Tribunale deve essere «autonomo». Ciò in breve significa che se in fase di indagini preliminari sono state autorizzate intercettazioni (il cuore dell'indagine, per non dire il suo intero contenuto), non basta che il Tribunale faccia in seguito propria quell'autorizzazione: in presenza di eccezioni della difesa deve prendersi il disturbo di riconsiderare la materia per offrire una «autonoma valutazione» della legittimità delle captazioni effettuate. 

Non basta. La Corte trova necessario ricordare che le intercettazioni non si autorizzano ex post, sulla base di quello che risulta dall'acquisizione del loro contenuto. Quindi, anche se l'ipotesi accusatoria dovesse in seguito cadere o essere riformulata, non per questo verrebbe meno il fondamento di legittimità di quegli atti. Si tratta di un principio di elementare buon senso, oltre che di diritto, che però viene sistematicamente utilizzato in modo furbesco. E la Cassazione non lo manda a dire. Spiega anzi in modo del tutto esplicito che soprattutto nell'impiego di strumenti di captazione particolarmente invasivi (i cosiddetti trojan informatici), ci vuole un «onere motivazionale rafforzato». Non va bene dice insomma la Cassazione: e meno male che lo dice! che certi fatti si inquadrino sbrigativamente come fatti di criminalità organizzata allo scopo non di perseguire davvero l'ipotesi accusatoria, ma di vedersi autorizzare le intercettazioni. Questo è un altro, cattivo andazzo a cui la sentenza di ieri cerca per fortuna di mettere uno stop. Lo fa naturalmente affermando «un quadro di principi», ma non è ovviamente un caso che lo faccia proprio in questa circostanza, a proposito del caso Consip. 

L'ultima lezione riguarda la custodia cautelare. Qui il giudizio della Corte è particolarmente severo, e colpisce ancor più in quanto vi è stata di recente, nel 2015, una riforma legislativa volta a rendere più stringenti e più rigorosi i motivi che rendono possibile l'adozione della misura. Se in materia di intercettazioni la politica fatica maledettamente a mettere paletti, in materia di custodia cautelare la politica i paletti ha cercato di metterli, ma a quanto pare ci pensa la magistratura a dribblarli. Evidentemente la riforma non è entrata nella cultura e nella prassi dei giudici italiani. La Cassazione infatti è costretta a ricordare che si può mandare in carcere qualcuno prima del processo se il pericolo di inquinamento delle prove è «concreto». Poi però aggiunge che non bisogna nemmeno che questo concreto pericolo si risolva in una mera «clausola di stile» priva di significato, come invece troppo spesso accade, ad esempio quando ci si limita a richiamare i molteplici fronti investigativi in cui l'indagato è coinvolto per desumerne una qualche pericolosità. 

Qui, però, in maniera niente affatto accidentale, arriva anche un'ultima, forte critica all'inchiesta napoletana: la Corte infatti dichiara di non comprendere dall'ordinanza impugnata «di quali contenuti operativi consista ed in quali forme e modalità concrete s'inveri il metodo, o il sistema di gestione dell'attività imprenditoriale da parte del Romeo». Se non si vede il metodo, non si scorge il sistema, c'è il rischio questo sì concreto che gran parte delle accuse costruite per tirar dentro un'unica trama di aderenze connivenze e influenze l'imprenditore e il pubblico funzionario, il politico e il faccendiere, il parente e il generale, e insomma Napoli e Roma, gli affari e la politica, sia destinato a cadere come un castello di carte. Quest'ultima però non è una lezione di diritto, ma se mai una desolante lezione di storia. La storia politica e giudiziaria di questi anni, che ancora deve essere scritta. 
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