Libretti postali «dormienti»,
le Poste condannate a risarcire

Libretti postali «dormienti», le Poste condannate a risarcire
di Petronilla Carillo
Martedì 20 Febbraio 2018, 06:44
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SALERNO - Libretti dormienti, il giudice di pace Antonio Capozzolo di Sala Consilina condanna Poste Italiane al pagamento di 1.300,14 euro come risarcimento danno per i ritardi nella restituzione dei soldi di due libretti dormienti e per gli interessi maturati dai clienti e mai pagati. Oltre che al pagamento delle spese legali e della perizia affidata dalle parti lese al tecnico Giuseppe Colucci.

Una sentenza, quella ottenuta dall’avvocato Vincenzo Fiordelisi, che farà sicuramente giurisprudenza e consentirà a molti correntisti di Poste Italiane di veder garantito il diritto all’«informazione» su ciò che sta per accadere ai propri soldi. Secondo il giudice salernitano, difatti, nel caso di specie (ma non sarebbe l’unico) al verificarsi delle condizioni di dormienza - ovvero la mancanza di movimentazione dei rapporti contrattuali per più di dieci anni, come depositi di denaro e strumenti finanziari - l’ente Poste deve inviare una comunicazione al titolare del rapporto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e soltanto dopo 180 giorni, se non avrà ricevuto risposta, o se il rapporto non viene rivitalizzato, quel denaro potrà essere trasferito al fondo dei rapporti dormienti. 

Nel caso portato dall’avvocato Fiordelisi all’attenzione del giudice di pace, dunque, si tratta di due libretti di risparmio postale nominativi appoggiati a due conti correnti presso due diverse filiali di Teggiano da tre persone. A dicembre del 2008 uno dei tre correntisti, recatosi presso le due filiali per effettuare un prelievo, scopriva che il «libretto postale era diventato dormiente» per cui le somme erano state devolute al fondo. Il cliente delle Poste va allora sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze e scopre (era il mese di febbraio del 2009) che successivamente al 15 dicembre 2008 i i titolari dei conti dormienti possono ancora richiedere la restituzione delle relative somme, ma direttamente al Ministero entro il normale termine prescrizionale» con indicazione di un indirizzo e-mail a cui spedire domanda di rimborso. Domanda che fu inoltrata ma che rimase inevasa. Fino al 15 settembre 2010 quando la Consap S.p.a. comunicò al cliente richiedente che era stata avviata l’istruttoria della domanda di rimborso liquidato solo il 24 aprile 2014 (dopo oltre 5 anni dalla domanda) per 5.400 per uno dei due e il 7 maggio dell’anno precedente per l’altro (comunque dopo oltre 4 anni dalla domanda) per 9.219,35 euro.

Di qui il giudizio contro Poste Italiane Spa, per accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale per inadempimento o ritardo nell’adempimento delle obbligazioni e per ottenere il pagamento degli interessi moratori dal 2008 alla data dei singoli rimborsi, oltre al maggior danno subito per le spese legali sostenute.
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