Bagarinaggio online, la Siae vince il ricorso al Tar: stop vendita biglietti Coldplay

Bagarinaggio online, la Siae vince il ricorso al Tar: stop vendita biglietti Coldplay
Giovedì 1 Dicembre 2016, 12:50 - Ultimo agg. 2 Dicembre, 15:38
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La Siae ha vinto il ricorso d'urgenza presentato il 13 ottobre sul caso della rivendita dei biglietti dei concerti dei Coldplay, presentato dalla Società con il sostegno di Federconsumatori.

È la stessa Società a comunicare che il Tar di Roma si è pronunciato a favore. In particolare, la sentenza del Tar inibisce a Live Nation 2, Seatwave, Ticketbis e Viagogo, l'ulteriore vendita diretta o indiretta sul mercato secondario dei biglietti dei concerti dei Coldplay a Milano, acquistati sul mercato primario offline direttamente da Live Nation 2 o tramite i suoi distributori ufficiali, TicketOne e Best Union, nonché quelli precedentemente acquistati sul mercato primario online da Seatwave, Ticketbis e Viagogo con programmi informatici in grado di aggirare il limite massimo di biglietti venduti a ciascun consumatore.

Inoltre fissa una penale di 2.000 euro per ogni ulteriore biglietto venduto in violazione dell'ordine di inibizione e condanna le parti a rifondere a SIAE e Federconsumatori le spese processuali. «Siamo molto soddisfatti dell'esito positivo del ricorso. Si tratta di un passo importante nella lotta al secondary ticketing, sia per i consumatori, che per tutti gli autori e tutti i titolari del diritto d'Autore e per coloro che operano nel settore», commenta Gaetano Blandini, Direttore Generale di SIAE.

«Si tratta di un grande risultato che il Tribunale abbia accolto le motivazioni presentate, rilevando l'illiceità dell'attività di bagarinaggio online che rappresenta un pregiudizio economico sia per i consumatori che per gli autori - conclude Gaetano Blandini. - Come SIAE continueremo la nostra battaglia contro il secondary ticketing impegnandoci in tutte le attività possibili volte a combattere un fenomeno che rappresenta un freno inaccettabile alla crescita economica oltreché alle opportunità di lavoro nel settore dello spettacolo e della cultura».


«Siamo soddisfatti dell'ordinanza, che ha confermato la piena legittimità del modello di business di Ticketbis così come della vendita di biglietti sul mercato secondario.
Riteniamo, infatti, che l'ordinanza non abbia accolto le richieste di SIAE, se non in maniera molto parziale e che, in ogni caso, non riguarda Ticketbis
», ha commentato Ander Michelena, CEO e Co-founder di Ticketbis. «In primo luogo la decisione ha chiarito come (citando dall'ordinanza) "la rivendita individuale e occasionale sul mercato secondario di biglietti di eventi musicali precedentemente venduti dall’organizzatore dell’evento sul mercato primario ai consumatori finali non può ritenersi illecita sotto il profilo della violazione del diritto d’autore»
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