20-04-2012 sezione: FOCUS   stampa | chiudi

Mutui, moratoria prorogata per le famiglie in crisi

Per chi è in gravi difficoltà i requisiti che permettono di richiedere la sospensione dei pagamenti per la abitazione principale

Dopo la moratoria dei mutui per le famiglie, concordata tra l’ABI (Associazione Banche Italiane) e 13 associazioni dei consumatori, arriva ora la moratoria dei mutui per le PMI (piccole e medie imprese, ossia imprese con meno di 20 dipendenti e fatturato inferiore ai 50 milioni di euro). Per le famiglie, l’ABI e le associazioni dei consumatori avevano già siglato il 18 dicembre 2009 il cosiddetto “Piano Famiglie”, per la sospensione delle rate dei mutui. Con il nuovo accordo del 31 gennaio 2012 la data per la presentazione della domanda di sospensione delle rate è stata prorogata al 31 luglio 2012. Si tratta della possibilità di ottenere la sospensione, per 12 mesi, del rimborso delle rate di mutui (quindi tanto capitale che interessi) da parte di famiglie che versano nelle particolari situazioni di crisi contemplate nell’accordo.
Le novità per le famiglie
Le situazioni che danno diritto a presentare la domanda di sospensione consistono nella perdita dell’occupazione o nell’ingresso in cassa integrazione, nella morte o nell’insorgenza di situazioni di non autosufficienza. Il mutuo oggetto di richiesta di sospensione deve essere contratto per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale e di importo non superiore a 150.000 euro. Il mutuatario deve essere persona fisica ed avere un reddito non superiore a 40.000 euro; è ammessa anche la sospensione per mutui con ritardi nei pagamenti, purché non superiori a 180 giorni consecutivi. Non sono ammesse alla sospensione operazioni che ne abbiano già usufruito.Unico neo: non tutte le banche hanno aderito all’accordo.
Prolungamento o sospensione per le Pmi
Più articolato il rinnovo dell’accordo che riguarda le piccole e medie imprese (PMI): non solo si potrà sospendere il pagamento del capitale del mutuo, ma anche prolungarne la durata. Nel dettaglio, l’accordo del 28 febbraio tra le associazioni di categoria e l’ABI rinnova gli strumenti già messi a disposizione delle imprese con gli accordi precedenti, e principalmente la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale del mutuo (si pagheranno solo gli interessi) e del leasing immobiliare (nel caso di leasing mobiliare, invece la sospensione è di 6 mesi), il prolungamento della durata dei mutui, per un massimo di 3 anni per i mutui immobiliari e 2 per quelli mobiliari e un allungamento della scadenza delle anticipazioni bancarie su crediti per i quali si siano registrati insoluti di pagamento fino a 270 giorni. E’ inoltre prevista, anche alla luce delle agevolazioni portate dal d.l. 201/2011, per le imprese costituite in forma di società di capitali o cooperative che avviano processi di rafforzamento patrimoniale, la concessione di finanziamenti proporzionali all’aumento di mezzi propri, purché gli incrementi patrimoniali siano rilevanti per la disciplina agevolativa suddetta.
Agevolazioni per le imprese
Per richiedere l’attivazione degli strumenti suddetti è necessario che l’impresa sia “in bonis”, ossia non abbia posizioni qualificate come “sofferenze”, “partite incagliate”, “esposizioni ristrutturate” o “esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre 90 giorni. Non sono altresì ammessi all'agevolazione finanziamenti che abbiano già usufruito di analoghe facilitazioni. Il termine ultimo per richiedere l’accesso alle facilitazioni concordate tra ABI e associazioni di categoria è stato fissato al 31 dicembre 2012; per i mutui che a tale data siano sospesi si potrà richiedere il prolungamento dell’ammortamento entro il 30 giugno 2013. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’ABI e delle associazioni coinvolte.