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Il dilemma tra obbligo vaccinale e diritti umani ha aperto il varco a un range di cause da risarcimento in favore di coloro che hanno scelto di sottrarsi alla vaccinazione da Covid-19. L'eco mediatica che rimbalza è il riconoscimento della libera scelta dell'individuo a vedere tutelati i propri diritti verso la facoltà e non l'obbligo di vaccinarsi, scelta, dai più, motivata da ragioni di salute, per porsi al riparo da possibili danni biologici, nei conclamati casi di incompatibilità. Stavolta a pronunciarsi in materia è la sezione Lavoro del Tribunale di Parma, che ha accolto la richiesta dell'avvocato Massimo Viscusi, a difesa di una sua assistita, un'insegnante di Benevento, docente di italiano presso un istituto scolastico di Parma che il 15 dicembre 2020, sprovvista di green pass, fu sospesa dal servizio per essersi rifiutata di sottoporsi all'obbligo vaccinale.
La sanzione fu irrogata nonostante la donna avesse presentato regolare certificato del competente medico Asl che, in linea con le stesse previsioni di legge, prescrisse di doversi astenere dall'obbligo vaccinale, rischioso per la sua salute, perché la donna, da tempo, ancor prima dell'emergenza sanitaria da Covid, assumeva importanti dosi di cortisone.
Nonostante ciò l'insegnante, come peraltro dimostrato dal suo legale, in tale periodo sarebbe stata praticamente «perseguitata» dall'istituto scolastico di appartenenza, ragione per la quale nel mese di gennaio 2021 lo stesso avviò il procedimento cautelare che le consentì una «temporanea» riabilitazione.
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Il Mattino