La seconda sezione del Tribunale amministrativo del Lazio ha disposto la sospensione del processo, respingendo la domanda cautelare relativo al ricorso contro la neo direttrice...
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Per i giudici (presidente Leonardo Pasanisi, estensore giudice Francesco Arzillo) «la domanda cautelare deve essere respinta avuto riguardo non solamente all'avvenuta stipulazione del contratto in capo alla controinteressata in data 12 giugno 2019, ma anche al necessario bilanciamento di interessi proprio della presente fase del giudizio». Inoltre, prosegue l'ordinanza del Tar, «è dirimente la considerazione secondo cui, a fronte della limitata utilità - per il ricorrente - di un provvedimento cautelare di sospensione degli atti impugnati, si avrebbe invece un sostanziale pregiudizio per l'interesse pubblico nell'ipotesi di un prolungamento a tempo indefinito del regime dell'interim, essendo notorio che la Reggia di Caserta, per la complessità e la mole dei relativi impegni, richiede la presenza in loco di un direttore stabilmente insediato a tempo pieno».
Infine, nel caso di specie, conclude l'ordinanza, «non risulta praticabile neppure la tecnica del cosiddetto remand, trattandosi non tanto di rinnovare una valutazione, ma di risolvere le questioni giuridiche relative alla natura della procedura e all'interpretazione delle clausole del bando, le quali restano riservate alla fase di merito del giudizio (ed al giudice che sarà ritenuto fornito di giurisdizione)». Leggi l'articolo completo su
Il Mattino