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Imu al via con la conferma di alcune esenzioni legate all’emergenza Covid; ma ancora senza la promessa semplificazione della giungla delle aliquote a beneficio dei contribuenti. Entro la tradizionale scadenza del 16 giugno gli italiani dovranno saldare la rata di acconto dell’imposta municipale unica sugli immobili. Sul piano delle regole quest’anno non ci sono particolari novità, dopo la riforma entrata in vigore nel 2020 che ha sostanzialmente riunificato il tributo assorbendo quello parallelo della Tasi: una voce sulla carta legata ai “servizi indivisibili” forniti dai Comuni ma diventata di fatto un’appendice del prelievo patrimoniale.
IL VALORE
La nuova Imu vale complessivamente circa 17 miliardi: il gettito del 2020, già interessato da esenzioni, è risultato inferiore di circa 400 milioni a quello dell’anno precedente. Per la prima rata del 2021 sono esonerate, come previsto già dalla legge di Bilancio, tutte le imprese del settore turismo. Dunque gli immobili che non pagano sono alberghi e pensioni, villaggi turistici, case vacanze, bed and breakfast, agriturismo, campeggi, stabilimenti balneari, discoteche. Ma il decreto Sostegni ha aggiunto a questa lista anche gli immobili dei soggetti destinatari dei contributi a fondo perduto connessi alla crisi Covid.
GLI “ALTRI FABBRICATI”
Per la categoria degli “altri fabbricati”, che comprende ad esempio le abitazioni diverse da quella principale, ma anche i negozi o gli uffici, l’aliquota di base è fissata allo 0,86 per cento, con possibilità per i Comuni di portarla all’1,06% o anche all’1,14% se in precedenza era applicata la maggiorazione della Tasi. Si tratta di una soglia raggiunta di fatto da molte grandi città sulle cosiddette “seconde case”, anche se con eccezioni in base alle situazioni specifiche. Per le abitazioni principali per le quali l’Imu è dovuta (case di lusso, ville e castelli) l’aliquota è fissata allo 0,5% ma può salire fino al 6%, ferma restando l’applicazione di una detrazione di 200 euro. Ci sono poi una serie di agevolazioni: ad esempio la base imponibile è ridotta del 50% per fabbricati di interesse storico oppure inagibili e per le abitazioni concesse in comodato tra genitori e figli. Per le abitazioni locate a canone concordato l’imposta è ridotta del 75%.
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