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Se non si è pagato in tempo l'Imu o la Tari ci si può mettere in regola con il ravvedimento operoso. La dichiarazione tardiva per tutti i ravvedimenti legati alle tasse locali non equivale a quella omessa. Non c'è infatti alcuna disposizione che faccia una tale equiparazione. Nel caso del ravvedimento per omessa dichiarazione dei tributi locali si possono sforare quindi i 90 giorni dalla scadenza della presentazione. La regolarizzazione dell’omissione dichiarativa può quindi avvenire seguendo le regole previste per le violazioni dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997. Vediamo però nel dettaglio cosa è questo ravvedimento operoso e la differenza con quello che ha riguardato gli scontrini e con il ravvedimento speciale tout court.
Cos'è il ravvedimento operoso di Imu e Tari
Con il ravvedimento operoso è possibile avere un consistente abbattimento delle sanzioni ordinarie che sono previste per gli omessi versamenti di Imu e Tari, a partire dal 30%. Lo sconto dipende dal ritardo e aumenta quanto più si provvede all’adempimento – che deve essere spontaneo, cioè senza aver ricevuto la contestazione delle violazioni dal Comune – in termini vicini a quelli della scadenza non rispettata.
Lo sconto massimo scatta per chi si ravvede entro 15 giorni: con il ravvedimento sprint si può pagare una sanzione ridotta, pari all’1,5% dell’imposta dovuta. Chi invece versa il tributo dopo un anno dalla scadenza, con il ravvedimento riesca a pagare un settimo della sanzione, quindi il 4,29% dell’importo, e chi provvede entro due anni ha l'obbligo di pagare un sesto della sanzione dovuta, dunque il 5% (un sesto del 30%).
La regolarizzazione dopo i 90 giorni
Per Imu e Tari, se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni, la sanzione è ridotta a un decimo del minimo, mentre se scatta oltre la scadenza dei 90 giorni (prima che si riceva un atto di accertamento), allora si applicano le riduzioni alle sanzioni stabilite dalla disciplina di riferimento.
La differenza con il ravvedimento speciale
Introdotto dalla legge di Bilancio 2023, c'è poi il ravvedimento operoso speciale, che consentiva di regolarizzare gli errori commessi sulle dichiarazioni validamente presentate fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, beneficiando delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo e di una dilazione in otto rate.
La scadenza per la fruizione dell’agevolazione era fissata al 30 settembre 2023. Entro tale data il contribuente era tenuto a rimuovere la violazione commessa e a versare la prima rata (o l’intera somma), a condizione che non fosse già intervenuta una formale contestazione.
C'è stata quindi una seconda possibilità, poi, per i contribuenti, che hanno potuto nuovamente beneficiare della misura di favore con il pagamento, questa volta senza dilazioni, delle somme dovute e la rimozione delle irregolarità, entro la nuova scadenza fissata al 20 dicembre scorso.
La sanatoria degli scontrini
Questo ravvedimento Imu e Tari è poi diverso da quello approvato a fine anno per gli scontrini. Gli operatori con partita Iva che non hanno certificato i corrispettivi tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 hanno potuto correggere la violazione, anche se già accertata, mediante il ravvedimento operoso (art. 13, Dlgs n. 472/1997) entro il 15 dicembre 2023, con sanzioni ridotte. Il decreto Energia (Dl n. 131/2023) ha introdotto questa possibilità, operativa dal 29 settembre e confermata dalla legge n. 169/2023. La regolarizzazione sugli scontrini non emessi riguarda violazioni della certificazione dei corrispettivi (art. 6, commi 2-bis e 3, Dlgs n. 471/1997) constatate entro il 31 ottobre 2023, a condizione che il ravvedimento sia effettuato entro il 15 dicembre e non siano state già sanzionate.
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