OFFERTA SPECIALE
OFFERTA SPECIALE
Tutto il sito - Mese
6,99€ 1 € al mese x 12 mesi
oppure
1€ al mese per 3 mesi
Tutto il sito - Anno
79,99€ 9,99 € per 1 anno
La consapevolezza che il credito è inesistente o la mancata diligenza nell’acquisizione dei documenti indispensabili come l’asseverazione dei lavori e i visti di conformità sulle spese sostenute, o anche l’incoerenza e la palese contradditorietà tra i documenti presentati: eccoli i casi principali di dolo o colpa grave che inchiodano l’intermediario che acquista il credito a una responsabilità solidale nel caso venissero accertate truffe e quindi, di conseguenza, lo “liberano” quando queste circostanze invece non esistono e si limitano a “colpa lieve”. Ieri l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo sito la tanto attesa circolare che scioglie i residui dubbi sulla cessione o lo sconto in fattura dei bonus edilizi dopo la conversione in legge dei decreti Aiuti e Aiuti-bis. A partire dalle novità sulla cancellazione della responsabilità solidale delle banche o gli altri intermediari che acquistano il credito se manca il dolo o la colpa grave. Senza questi chiarimenti infatti le banche hanno continuato ad accettare le cessioni del credito con estrema cautela, di fatto non sbloccando il mercato.
Superbonus, come cambia? Dal 110% all'80% (o anche meno), ecco a cosa punta il nuovo governo
In 39 pagine la circolare spiega adesso, con tanto di esempi, cosa si intende per dolo e colpa grave e quali possono essere gli alert che dovrebbero insospettire l’istituto di credito rispetto ad eventuali truffe. Nell’ultima parte della circolare sono indicati anche i passi da seguire per correggere gli errori nelle comunicazioni sulla piattaforma del fisco dedicata.
Burocrazia ostile e pannelli introvabili: installare un impianto fotovoltaico adesso è un odissea
TRUFFE E NEGLIGENZE
Alcuni chiarimenti in realtà sono lapalissiani: c’è dolo «quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito», oppure «qualora il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto».
I CAMPANELLI DI ALLARME
Ci sono poi dei campanelli di allarme che la banca o l’ente che acquista il credito dovrebbe far scattare prima di dare l’ok alla pratica. Sono i cosiddetti “indici di diligenza” messi a punto dalla stessa Agenzia delle Entrate. Tra questi ci sono anche quelli riferiti alla situazione patrimoniale e reddituale di chi cede il credito, oppure l’importo dei lavori rispetto al valore dell’immobile. La circolare cita come esempio il caso di un soggetto sostanzialmente nullatenente (ad esempio, privo di titolarità di diritti reali su immobili) e privo di reddito: potrebbe essere l’indicatore che qualcosa non va soprattutto quando il bonus fiscale copre solo una parte dei lavori eseguiti. Per quanto riguarda l’indice della «sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare», la circolare precisa che vale nel caso di «lavori eseguiti per importi particolarmente significativi, a fronte di immobili con valore commerciale pressoché nullo, in particolar modo se per la tipologia di lavori eseguiti non è normativamente previsto un tetto di spesa». La circolare comunque precisa: questi indici non costituiscono «ex se motivo per qualificare l’inesistenza del credito e l’assenza della prescritta diligenza», ma rappresentano «solo un alert finalizzato a sollecitare una verifica più approfondita».
Leggi l'articolo completo suIl Mattino