ROMA - Dopo una rinfrescante nuotata e un po' di sole in spiaggia viene naturale rimettersi in macchina per guidare verso casa, restando in ciabatte o, addirittura, a piedi...
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Questo potrebbe avvenire soprattutto se la Polizia Stradale o i Vigili Urbani nel loro verbale dovessero indicare proprio l'assenza delle calzature o la loro inadeguatezza come una delle cause che hanno portato al sinistro. Il piede infatti, magari sporco di sabbia, potrebbe scivolare dal pedale del freno, oppure le ciabatte potrebbero sfilarsi e incastrarsi sotto i pedali, rendendone difficoltoso l'utilizzo. D'estate si parla principalmente di sandali ma in generale le stesse considerazioni valgono anche per altri tipi di scarpe, come le zeppe e le tacco 12. La Compagnia, dopo aver pagato i danni causati, potrebbe infatti chiedere all'automobilista la cosiddetta rivalsa per non aver rispettato il Codice della Strada, a meno che nel contratto RCA non si sia firmata la clausola di rinuncia alla rivalsa per infrazioni al Codice.
Gli articoli 140 e 141 del CdS prevedono infatti che venga tenuto un comportamento tale "che in ogni caso sia salvaguardata la sicurezza stradale" e che il conducente debba "essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile". E in ciabatte, con le infradito ma anche con le scarpe tacco 12 questa reattività potrebbe non sempre essere possibile.
Per una leggerezza si rischia, così, di dover rifondere di tasca propria i danni per la carrozzeria e per il meccanico delle controparti coinvolte o, peggio, le spese mediche e per i danni permanenti. E se all'automobilista fosse attribuita proprio per le ciabatte la piena colpa dell'incidente e la prognosi cagionata a terzi fosse superiore ai 30 giorni, allora si verificherebbero gli estremi per far scattare anche le previsioni penali sulle lesioni gravi, contenute nella legge sull'omicidio stradale.
Il Mattino