La rivoluzionaria sentenza del Tribunale: non devono essere demoliti gli abusi acquisiti dai Comuni a fini di utilità sociale

l'avvocato Bruno Lorenzo Molinaro che ha vinto il ricorso contro l'ordinanza della Procura
I manufatti abusivi che gli enti pubblici hanno destinato a uso sociale non potranno essere più demoliti. E questo grazie a una rivoluzionaria sentenza del giudice penale...

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I manufatti abusivi che gli enti pubblici hanno destinato a uso sociale non potranno essere più demoliti. E questo grazie a una rivoluzionaria sentenza del giudice penale per le esecuzioni, che cambia completamente le carte in tavola a livello giuridico e spiana la strada al cosiddetto alternativo alla demolizione obbligatoria degli abusi.


Il giudice amministrativo s'è espresso sul ricorso presentato dall’avvocato ischitano Lorenzo Bruno Molinaro – tra i maggiori esperti in materia di reati edilizi ed estensore di alcuni progetti di legge come il Ddl Falanga – su mandato del Comune di Cardito.

In accoglimento dell’articolato ricorso proposto dall'avvocato Molinaro, la prima sezione del Tribunale, nella persona del Giudice della Esecuzione Penale Serena Corleto, ha revocato, con propria ordinanza, l’ordine di demolizione di opere edili abusive emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli nel 2014 a seguito di sentenza di condanna passata in giudicato.

La vicenda può essere così riassunta. Oltre al Giudice penale, anche il Comune, avvalendosi dei propri poteri repressivi, aveva ordinato la demolizione delle opere e, non avendovi il contravventore ottemperato nel termine assegnato per la spontanea ottemperanza, aveva conseguentemente acquisito le opere stesse al patrimonio, previa trascrizione del titolo nei registri immobiliari. Le opere abusive erano state, poi, destinate dallo stesso Comune, con apposita delibera consiliare, a finalità di edilizia residenziale sociale sulla base di quanto previsto dalla legge.

Con la delibera consiliare in questione il Comune, oltre a dichiarare la prevalenza dell'intesse pubblico alla conservazione delle opere, aveva, peraltro, anche dato atto dell'assenza di contrasto tra le predette opere e rilevanti interessi urbanistici, paesaggistici e di rispetto dell'assetto idrogeologico, così come stabilito dall'art. 31 del testo unico dell'edilizia.

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Il Mattino