Comune di Napoli, nuova tegola giudiziaria: ​«Vanno risarciti gli Lsu usati full time»

Comune di Napoli, nuova tegola giudiziaria: «Vanno risarciti gli Lsu usati full time»
Lavoratori socialmente utili impiegati per anni dal Comune in ruoli assimilabili a quelli di funzionari e con compiti non previsti dal contratto. Fioccano i ricorsi e arrivano le...

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Lavoratori socialmente utili impiegati per anni dal Comune in ruoli assimilabili a quelli di funzionari e con compiti non previsti dal contratto. Fioccano i ricorsi e arrivano le prime sentenze del Tribunale sezione Lavoro, secondo il quale l’Ente dovrà sborsare agli lsu migliaia e migliaia di euro per riconoscere loro le differenze retributive e di Tfr. Per il Municipio l’ennesima tegola che va ad aumentare i debiti in bilancio. Al momento sono otto i ricorsi presentati dall’avvocato Massimo Guida, due dei quali arrivati a sentenza. Ma sono circa un centinaio gli lsu sovrautilizzati da Palazzo San Giacomo nel corso degli ultimi anni, che si stanno già leccando i baffi. Facendo un calcolo di media al ribasso: su un centinaio di lsu, con una media di un risarcimento di 50mila euro, il buco in bilancio rischia di superare i 5 milioni di euro. Da piazza Municipio sperano chiaramente che non tutti facciano causa, per evitare nuovi debiti fuori bilancio in una situazione già complessa dal punto di vista finanziario. 

Il giudice, nella sentenza più recente, scrive chiaramente i motivi dell’accoglimento del ricorso: «Accerta l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di fatto assimilabile alle mansioni svolte da lavoratore dipendente di sesto livello, area amministrativa contabile categoria C, posizione 1 del Contrazione nazionale di lavoro previsto per le autonomie locali». Il Comune, nel caso di specie, ovvero quello di una lsu che per anni è stata impiegata nella ragioneria generale, è stato condannato al pagamento di 50.339,46 a titolo di differenze retributive e di euro 13.299,81 a titolo di Tfr, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al saldo. Al netto del pagamento dei quattro terzi delle spese legali. Ma come si arriva a questa serie di ricorsi? Stando alla delibera di giunta comunale 3411 del 21 luglio 1995, ai sensi della legge 451 del 1994, gli lsu avrebbero dovuto prestare la propria attività lavorativa al fine di promuovere progetti per lavori socialmente utili. Tali progetti venivano prorogati nel corso degli anni con successive delibere di giunta. Nello specifico, nella sentenza vengono richiamate le delibere 3320 del 21 luglio 1997, la 297 del 20 marzo 2009 e infine la 517 del 30 marzo 2010. Alcuni lsu, a decorrere dall’inizio degli anni duemila, sono stati invece utilizzati, al contrario di quanto formalmente previsto, per lo svolgimento di funzioni amministrative, contabili e di segreteria presso vari uffici dell’ente, tra cui appunto il dipartimento di ragioneria generale. Sul piano delle mansioni svolte, sia dal punto di vista del monte ore settimanali di impiego (36 rispetto alle 20 previste per gli lsu), che per i ruoli che di volta in volta venivano assegnati ai lavoratori, i Comuni hanno di fatto “abusato” degli lsu. Alcuni addirittura hanno accumulato centinaia di ore di straordinario. Diversi sono stati poi stabilizzati da Palazzo San Giacomo con contratti di lavoro da funzionari: in pratica gli è stata riconosciuta dopo anni la posizione occupata anche in qualità di lsu.  

Chiaramente si è arrivati a questa sovraesposizione dei lavoratori socialmente utili per la carenza di personale negli enti pubblici e in particolare nel Comune di Napoli. Basti pensare che Palazzo San Giacomo bandirà un concorso entro fine anno per l’assunzione di mille unità, a fronte di 800 dipendenti che andranno in pensione. Gli addii sono una goccia cinese che nella pubblica amministrazione ha portato gli enti pubblici a svuotarsi in particolar modo negli ultimi 12 anni. Inoltre, la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione prevede che l’occupazione degli lsu nei pubblici uffici sia temporanea. L’utilizzazione di tali lavoratori dunque non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti oltre al lavoratore, ovvero l’amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, la società datrice di lavoro, l’ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale di matrice assistenziale, con finalità formativa diretta la riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione. In pratica non può qualificarsi come rapporto di lavoro l’occupazione temporanea di lsu alle dipendenze della pubblica amministrazione per l’attuazione di un apposito progetto.

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Il Mattino