La Corte di Appello di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, modificando l'orientamento del Tribunale di Napoli sulla stessa vicenda, ha confermato la legittimità...
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«Siamo estremamente soddisfatti - dichiara il presidente De Gregorio - perché a fronte delle non semplici scelte effettuate dall'Azienda nell'ambito della gestione e riorganizzazione del personale, volta a contrastare fenomeni negativi quali l'assenteismo ovvero la repressione di gravissimi fenomeni di malcostume a danno dei cittadini e degli utenti dei servizio pubblico, la Corte di Appello ha sancito l'inapplicabilità della disciplina, ormai vetusta e ampiamente superata, del Regio Decreto del 1931, per riaffermare la legittimità del comportamento aziendale che aveva già doverosamente riconosciuto al lavoratore tutte le garanzie previste dallo Statuto dei diritti dei lavoratori». «Con questa sentenza - ha detto l'avvocato difensore dell'Ente Autonomo Vonturno, il professore Marcello D'Aponte - si fa definitivamente chiarezza in ordine al superamento delle norme disciplinari del R.D. 148/1931, che non hanno più, in concreto, alcun senso, in quanto rappresentavano uno strumento di anacronistico privilegio dei lavoratori del settore autoferrotranviario a fronte delle altre categorie dei lavoratori, in palese dispregio e violazione della Costituzione e della normativa di carattere generale in materia disciplinare, sancita dall'art. 7 della l. 300 del 1970, che costituisce la disposizione generale di riferimento in materia per tutte le categorie di lavoratori, senza eccezioni di sorta». Leggi l'articolo completo su
Il Mattino