Movida a Napoli, il Tar approva l'ordinanza tavolini: la soddisfazione di de Magistris

Movida a Napoli, il Tar approva l'ordinanza tavolini: la soddisfazione di de Magistris
Il sindaco e l'Amministrazione comunale esprimono soddisfazione per l'esito favorevole sancito con l'ordinanza della quinta sezione del TAR che ha respinto il ricorso...

OFFERTA SPECIALE

2 ANNI
99,98€
40€
Per 2 anni
SCEGLI ORA
OFFERTA FLASH
ANNUALE
49,99€
19€
Per 1 anno
SCEGLI ORA
 
MENSILE
4,99€
1€ AL MESE
Per 3 mesi
SCEGLI ORA

OFFERTA SPECIALE

OFFERTA SPECIALE
MENSILE
4,99€
1€ AL MESE
Per 3 mesi
SCEGLI ORA
 
ANNUALE
49,99€
11,99€
Per 1 anno
SCEGLI ORA
2 ANNI
99,98€
29€
Per 2 anni
SCEGLI ORA
OFFERTA SPECIALE

Tutto il sito - Mese

6,99€ 1 € al mese x 12 mesi

Poi solo 4,99€ invece di 6,99€/mese

oppure
1€ al mese per 3 mesi

Tutto il sito - Anno

79,99€ 9,99 € per 1 anno

Poi solo 49,99€ invece di 79,99€/anno
Il sindaco e l'Amministrazione comunale esprimono soddisfazione per l'esito favorevole sancito con l'ordinanza della quinta sezione del TAR che ha respinto il ricorso presentato dal «Comitato Chiaia Viva e Vivibile »per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia delle ordinanze e delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio comunale adottate nei mesi scorsi. Con l'ordinanza è stata definitivamente respinta la richiesta di sospensiva sulla disciplina transitoria per il rilascio o l'ampliamento di concessioni di suolo.


LEGGI ANCHE Movida selvaggia, Napoli a rischio anarchia e residenti in rivolta: «Abbiamo paura»

L'ordinanza respinge, inoltre, l'istanza relativa alla sospensiva della delibera consiliare numero 2 del 22/06/2020 nel derogare temporaneamente al vigente regolamento comunale sui dehors art. 15 attraverso il rilascio con modalità semplificate di permesso di uso temporaneo a titolo gratuito in ampliamento o per nuova occupazione in favore dei titolare di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. «Il TAR - si legge in una nota - ritiene infatti che tale delibera sia in linea con la disciplina introdotta dall'art. 181 del DL 34/2020 ed adeguatamente motivata con riferimento alla prospettata esigenza di rilancio delle attività economiche nella fase successiva al »lockdown«. Si ribadisce inoltre che la valutazione riservata all'Amministrazione al fine del rilascio dei titoli sulla »compatibilità dell'uso del suolo per finalità di somministrazione con la sicurezza della circolazione, a tutela dei fruitori delle strade« non si sottrae al rispetto delle generali misure per garantire il distanziamento sociale, al Codice della strada, al Regolamento di Polizia Urbana, alle ordinanze regionali regolanti l'utilizzo massivo delle aree pubbliche o aperte per la fase di rientro dall'emergenza Covid 19. Sul pericolo paventato circa un mancato bilanciamento degli interessi coinvolti, il Tar ancora una volta ha sottolineato la prevalenza dell'interesse pubblico che scaturisce nelle azioni messe in campo al fine di consentire un ampio e rapido rilancio delle attività economiche coerentemente tra l'altro con le finalità perseguite dalla normativa nazionale. 

  Leggi l'articolo completo su
Il Mattino