Quante volte, per lavoro o magari per timore, abbiamo pensato di registrare con il nostro smartphone una telefonata? Ebbene la terza sezione penale della Cassazione,...
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Una sentenza che farà senz'altro rumore anche se l’orientamento è ormai consolidato: secondo i giudici, infatti, chi partecipa ad una conversazione accetta anche il rischio di essere registrato purché ciò non avvenga in un luogo di propria dimora.
Per cui, ben vengano le registrazioni avvenute all’aperto, in un locale pubblico, nella metro o in qualsiasi altro posto che non sia il domicilio o il luogo di lavoro del soggetto registrato o fotografato.
In pratica insomma non vi è alcun limite: la privacy può subire una deroga tutte le volte in cui è in ballo la tutela dei diritti, e non è necessaria l’autorizzazione dei carabinieri o del giudice visto che laddove le autorità agiscano con registrazioni autonome si rientra nel diverso concetto di intercettazioni, che sono quelle indagini delegate dalla Procura soggette ad una serie di altri limiti.
È altresì legittima la registrazione di una conversazione telefonica, effettuata da uno dei partecipanti al colloquio ed all’insaputa dell’altro, o da una persona autorizzata ad assistervi.
I file così ricavati sono anzi prove documentali valide nel processo e, addirittura, da ritenere "particolarmente attendibili", perché immortalano in via definitiva ed oggettiva un fatto storico: la persona che registra è pienamente legittimata a testimoniare sui fatti salvati sulla memoria del proprio telefonino, il che rende tali registrazioni ancora più difficilmente contestabili.
A dare il via alla discussione è stato il caso di un brigadiere accusato di aver indotto una prostituta ad avere rapporti sessuali e, abusando della sua inferiorità psichica, di aver indotto indebitamente una donna ad avere rapporti sessuali.
Nel rigettare l'impugnazione, gli ermellini hano quindi evidenziato che l'imputato aveva anche filmato integralmente gli incontri sessuali con le donne e dalla visione del filmato e dal contenuto del colloquio erano emersi in maniera inconfutabile i gravi indizi dei reati in contestazione. Nonostante le registrazioni siano, nel caso di specie, effettuate dall'indagato, per i giudici queste sarebbero potute ben essere realizzate dalla stessa vittima di violenze.
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Il Mattino