Se una coppia omosessuale ha avuto un bambino all'estero con la maternità surrogata, può soltanto adottarlo con la stepchild adoption. Lo ha stabilito una...
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«La sentenza della Suprema Corte di Cassazione ( a sezioni unite) ha chiarito definitivamente un concetto: che non è possibile per una coppia dello stesso sesso trascrivere all'anagrafe italiana l'atto di filiazione ottenuto all’estero di un bambino partorito mediante la maternità surrogata con la procreazione medicalmente assistita. Non è un passo indietro della Cassazione, ma la conferma di principi di diritto attualmente in vigore» - spiega l'avvocato Gassani - «Nel nostro Paese la maternità surrogata non è assolutamente consentita ed è quindi giusto che la Cassazione, evitando una giurisprudenza creativa, abbia applicato alla lettera la attuale legge, che regola la filiazione e l’adozione. Per la coppia dello stesso sesso resta solo la possibilità di procedere all'adozione in casi particolari con la cosiddetta “step child adoption” che crea comunque una sorta di rapporto genitoriale con il/la compagno/a del genitore biologico, ovviamente con tutte le limitazioni dell'art. 44 della Legge 184/83. Bisogna altresì precisare che la differenza che passa tra il riconoscimento della trascrizione all'anagrafe dell'atto di filiazione e l'adozione in casi particolari è enorme: nel primo caso il figlio è considerato tale a tutti gli effetti, mentre nel secondo si tratta di un'adozione di serie B come dicevo prima con delle limitazioni in termini di rapporti di parentela e diritti successori».
Gassani conclude: «Non si tratta dunque di una decisione solo formale, ma soprattutto sostanziale.
Il Mattino