La Camera ha approvato con nessun voto contrario, 386 sì e 19 astenuti la proposta di legge che regola la disciplina dell'assegno spettante in seguito allo scioglimento...
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Le modifiche, che intervengono sull'art. 5 della legge in materia di divorzio (898/1970), stabiliscono che, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale possa disporre l'attribuzione di un assegno a favore di un coniuge tenuto conto di determinate circostanze: la durata del matrimonio; le condizioni personali e economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi dopo lo scioglimento del matrimonio; l'età e lo stato di salute del soggetto richiedente; il contributo personale e economico dato da ciascun coniuge alla conduzione famigliare e alla formazione del patrimonio di ognuno o di quello comune; il patrimonio e il reddito netto di entrambi; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un'adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali nel corso della vita matrimoniale; l'impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti.
Un'altra novità riguarda la possibile temporaneità dell'attribuzione, in caso di difficoltà economiche transitorie.
Il Mattino