Vallo della Lucania. Compra 255 gratta e vinci ma perde sempre: fa ricorso e il giudice gli dà ragione

Vallo della Lucania. Compra 255 gratta e vinci ma perde sempre: fa ricorso e il giudice gli dà ragione
Aveva tentato la fortuna quasi ogni giorno acquistando, in appena 12 mesi, 255 tagliandi delle lotterie istantanee. Dopo aver speso all’incirca tremila euro senza ricevere...

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Aveva tentato la fortuna quasi ogni giorno acquistando, in appena 12 mesi, 255 tagliandi delle lotterie istantanee. Dopo aver speso all’incirca tremila euro senza ricevere mai il tanto sospirato bacio dalla «dea bendata», ha trascinato le Lotterie nazionali e i Monopoli di Stato in un’aula di tribunale. Sarà risarcito e otterrà il corrispettivo speso per l’acquisto dei tagliandi, un 29enne salernitano che ha rischiato di rovinarsi per la mania del gioco. 


A stabilirlo è stato il giudice di pace del tribunale di Vallo della Lucania che ha accolto, con sentenza immediatamente esecutiva, il ricorso del giocatore, rappresentato dall’avvocato Paolo Siniscalco, condannando le Lotterie con questa motivazione: «I biglietti, acquistati presso ricevitorie autorizzate, non recavano l’indicazione della probabilità di vincita e l’avvertenza sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in danaro». Per questo motivo i contratti di acquisto con le Lotterie possono essere ritenuti nulli. Estromessa invece dal giudizio l’agenzia delle dogane e dei Monopoli di Stato che, a parere del giudice, «non ha rivestito la qualità di contraente nel rapporto intrattenuto dall’attore che, in qualità di acquirente dei tagliandi, ha concluso un contratto solo ed esclusivamente con il soggetto gestore e, quindi, con le Lotterie nazionali». 
Nei motivi della decisione il giudice di pace richiama l’articolo 7 del decreto Balduzzi che stabilisce che sui tagliandi di gioco debbano figurare «formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in danaro» e «le relative probabilità di vincita». «Qualora l’entità dei dati da riportare sia tale da non poter essere contenuta nelle dimensioni dei tagliandi, questi ultimi devono recare l’indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di stato». 


Ed è proprio dalla violazione della norma sancita nel decreto Balduzzi, che discende la nullità del contratto di acquisto. «La norma in questione – scrive il giudice di pace – è stata emanata a tutela della salute pubblica, tanto da essere inserita in un decreto “disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”. La ratio della norma è quella di contrastare il fenomeno delle ludopatie e prevede quindi l’obbligo di inserire nei tagliandi la probabilità di vincita al fine di consentire a chi intende partecipare alla lotteria, di farlo con la consapevolezza delle effettive probabilità di vincita. Leggi l'articolo completo su
Il Mattino