1° maggio di domenica, occhio alla busta paga: potreste avere una giornata pagata in più

1° maggio di domenica, occhio alla busta paga: potreste avere una giornata pagata in più
Spesso quando una festività coincide con la domenica alziamo gli occhi al cielo, perché svanisce il 'sogno' dell'agognato ponte o del giorno in...

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Spesso quando una festività coincide con la domenica alziamo gli occhi al cielo, perché svanisce il 'sogno' dell'agognato ponte o del giorno in più senza andare a scuola o in ufficio. Ma per chi lavora, non è sempre una brutta notizia... almeno per quanto riguarda la busta paga.


Il numero di giorni considerati festivi ha subito numerose modifiche nel tempo. A oggi sono previste 11 festività che possono distinguersi in civili (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno) e religiose (1 gennaio, 6 gennaio, Pasquetta, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre), a cui si aggiungono quelle locali.

Quest'anno l'1 maggio è coinciso con una domenica. In questo caso, anche se il dipendente non ha lavorato, in busta paga dovrebbe esserci un trattamento diverso. Secondo la legge 90 del 1954, il datore di lavoro dovrebbe pagare una quota ulteriore rispetto alla retribuzione normalmente dovuta:ai lavoratori retribuiti in misura fissa, spetta una somma pari a 1/26 della retribuzione globale mensile; ai lavoratori retribuiti a ore, spetta invece l’ulteriore somma corrispondente a un sesto dell’orario settimanale (o di 1/5 in caso di adozione della settimana corta).

Inoltre, questo trattamento dovrà essere egualmente corrisposto per intero al lavoratore, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi:

a) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi;

b) riduzione dell’orario normale giornaliero o settimanale di lavoro;

c) sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendente dalla volontà del lavoratore;

d) sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale;

e) sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica od altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono della località ove si svolge il lavoro.


In ogni caso è sempre bene controllare il proprio Ccnl di settore per capire bene quali siano le condizioni. Leggi l'articolo completo su
Il Mattino