Diego Armando Maradona perde una nuova «partita» con il Fisco. La commissione tributaria provinciale di Napoli ha respinto l'ultimo ricorso presentato dagli avvocati del...
OFFERTA SPECIALE
OFFERTA SPECIALE
OFFERTA SPECIALE
Tutto il sito - Mese
6,99€ 1 € al mese x 12 mesi
Poi solo 4,99€ invece di 6,99€/mese
oppure
1€ al mese per 3 mesi
Tutto il sito - Anno
79,99€ 9,99 € per 1 anno
Poi solo 49,99€ invece di 79,99€/anno
La decisione, presa il 14 gennaio e depositata da pochi giorni da parte della commissione tributaria provinciale di Napoli, riguarda uno degli ultimi ricorsi presentati dall'ex fuoriclasse argentino nel 2013.
Maradona in particolare aveva contestato un provvedimento del 16 ottobre 2013 con cui la direzione provinciale I di Napoli delle Entrate aveva rigettato la richiesta di annullamento degli avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 1985-1990. I legali del giocatori avevano chiesto al fisco di annullare le proprie richieste così come era avvenuto con la Società Calcio Napoli che aveva condonato la propria posizione. Secondo le richieste il condono 2002 del Calcio Napoli avrebbe dovuto avere effetti anche su Maradona, dato il rapporto di solidarietà esistente tra la società, come sostituto d'imposta, e il calciatore.
La sentenza della commissione tributaria provinciale ha invece respinto questa chiave di lettura, rigettando il ricorso. Hanno inoltre aggiunto a questo anche la condanna al pagamento delle spese di giudizio per 15.000 euro. I magistrati tributari, in particolare, hanno affermato la legittimità del diniego dell'Agenzia delle Entrate a cancellare i debiti del campione come effetti della sanatoria a cui aveva aderito la Società Calcio Napoli. Inoltre, in base ad una lettura di dettaglio della legge di condono, per i magistrati partenopei il calciatore argentino avrebbe ancora potuto aderire autonomamente ai meccanismi di regolarizzazione, versando il 50% dell'imposta ma scelse di non seguire questa strada che pure all'epoca non gli era preclusa.
«Alla data del 29 settembre 2012 - è scritto nella sentenza - il ricorrente aveva la possibilità di definire la lite in corso aderendo autonomamente al condono, versando il 50% dell'imposta.
Il Mattino