Gara aggiudicata con firme dei morti,
il Tar sospende l'appalto in Irpinia

Gara aggiudicata con firme dei morti, il Tar sospende l'appalto in Irpinia
di riccardo cannavale
Martedì 25 Febbraio 2020, 08:42
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Primo pronunciamento in merito alla vicenda delle gare d'appalto con documentazione a firma di persone defunte. Il Tar di Salerno accoglie il ricorso presentato dalla ditta seconda classificata e sospende l'aggiudicazione dei lavori per la «Sistemazione idraulico-forestale di aree a rischio di instabilità idrogeologica del Torrente Sciminaro», rinviando il giudizio alla trattazione di merito la cui udienza è stata fissata per il prossimo 10 giugno. La parte ricorrente si era rivolta al giudice amministrativo dopo aver riscontrato, a seguito di accesso agli atti, che la ditta che si era aggiudicata i lavori aveva utilizzato documenti il cui contenuto sarebbe apparso non attendibile. Il riferimento era stato, in particolare, ad un'autorizzazione all'uso di un terreno, in fase di esecuzione dei lavori, che sarebbe stata sottoscritta da persona non titolata a farlo, in quanto il proprietario del fondo in questione risultava deceduto già da oltre dieci anni.

Una circostanza che aveva indotto la ditta che seguiva in graduatoria l'aggiudicatario ad approfondire la questione e a rivolgersi al Tar per far valere le proprie ragioni. La vicenda era stata resa pubblica dai consiglieri del gruppo di minoranza «Sarà Bella» ed aveva suscitato vasta eco anche tra gli altri componenti dell'opposizione.

Lo stesso primo cittadino di Monteforte, Costantino Giordano, aveva avviato per il tramite del segretario generale di Palazzo Loffredo una indagine conoscitiva per appurare i fatti. Anche perché fatti analoghi sarebbero emersi anche in un'altra gara d'appalto, anche questa con una firma apposta in calce ad un documento di dubbia provenienza. Secondo i magistrati amministrativi di Salerno, Leonardo Pasanisi (presidente), Pierangelo Sorrentino (referendario) e Raffaele Esposito (estensore), «nei limiti della cognizione sommaria propria della presente fase cautelare e con riserva degli ulteriori approfondimenti riservati alla successiva fase di merito, il ricorso non appare del tutto destituito di fondamento giuridico». Il riferimento, si legge nel provvedimento, è - tra gli altri - «ai profili di veridicità del documento riprodotto nell'offerta tecnica dell'impresa controinteressata ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi al sub-criterio A.3.1 del bando di gara, in quanto sia la provenienza della dichiarazione sia il contenuto della stessa appaiono non attendibili». La decisione di sospendere l'aggiudicazione nasce dall'esigenza di non pregiudicare le ragioni della ditta ricorrente. Una eventuale vittoria a lavori già avviati, infatti, farebbe risultare difficile un subentro. Di qui lo stop alla procedura che, nella fase in cui si trova, non farebbe emergere la prevalenza dell'interesse pubblico né la presenza di «ragioni imperative per l'esecuzione dell'appalto».

 
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