Benevento, il Tar dà ragione a Terna: «Cavidotto, sì ai lavori»

Benevento, il Tar dà ragione a Terna: «Cavidotto, sì ai lavori»
di Gianni De Blasio
Venerdì 26 Dicembre 2014, 23:41 - Ultimo agg. 27 Dicembre, 08:36
3 Minuti di Lettura
Benevento. Terna può riprendere i lavori del cavidotto dell'elettrodotto Benevento Nord-Benevento II/Avellino, per il tratto che costeggia la pista ciclabile a contrada Pantano.



Sono gli effetti della sentenza emessa dal Tar Lazio, che ha annullato l’ordinanza del sindaco di Benevento, che li sospendeva, atto emesso il 14 febbraio, a seguito del ricorso inoltrato dall’associazione Altrabenevento. Il progetto, proposto dalla società titolare della concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, si propone la realizzazione di un elettrodotto che, partendo dalla stazione elettrica di Benevento II, si collega sull'esistente elettrodotto a 380 kilovolt Candela-Foggia.



È dotato di un’autorizzazione unica rilasciata dai Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente, dopo un procedimento, ha evidenziato Terna, che ha coinvolto tutti i soggetti pubblici e privati, pubblicizzato anche mediante affissione all'albo pretorio dei Comuni interessati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 100 del 30 agosto 2011. Si tratta, quindi, di un’opera la cui realizzazione era stata largamente anticipata e per la quale erano stati raccolti tutti gli assensi necessari, compreso quello del Comune di Benevento.



La terza sezione del Tar ha eccepito che le ordinanze «contingibili e urgenti» possono essere adottate dal sindaco solo quando si tratti di affrontare situazioni di carattere eccezionale e impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi previsti dall'ordinamento giuridico: tali requisiti non ricorrono di conseguenza, quando le pubbliche amministrazioni possono adottare i rimedi di carattere ordinario. Le ordinanze di questo tipo presuppongono una situazione di pericolo effettivo.



L'Amministrazione deve accertare la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave e imminente per la incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli strumenti ordinari, a seguito di approfondita istruttoria con adeguata motivazione circa il carattere indispensabile degli interventi immediati e indilazionabili imposti a carico del privati. L'accertamento, cioè, deve fondarsi su prove concrete e non mere presunzioni. Tali presupposti (gravità e imminenza del pericolo) non si riscontrano nell’ordinanza del sindaco: dopo una generica digressione sui pericoli derivanti dal progetto di interramento della linea elettrica, per i valori di induzione magnetica pari a 97,5 microtesla, si afferma «…che si nutrono forti perplessità sulle autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti alla salvaguardia della salute pubblica e che si ritiene opportuno prendere le necessarie iniziative a tutela della salute pubblica».



La pista ciclabile in località Pantano non rientrerebbe nelle aree «sensibili» per le quali il legislatore ha previsto l'obbligo di rispettare i valori di attenzione e l'obiettivo di qualità previsti dal Dpcm dell’8 luglio 2003, trattandosi di un luogo di mero transito che erroneamente il Comune di Benevento avrebbe equiparato ad un'area destinata alla ricreazione infantile o/e ad ambienti abitativi. Pertanto, non emerge, secondo il Tar Lazio, in termini chiari un pericolo concreto, rilevante e imminente per la salute pubblica, ma solo una generica preoccupazione per gli effetti che l’opera avrebbe sulla salute dei cittadini che frequentano la pista ciclabile limitrofa al cavidotto.



L'Amministrazione avrebbe dovuto coinvolgere gli enti preposti alla tutela e alla protezione dell’ambiente, Pepe l’avrebbe adottata senza acquisire il preventivo parere dell’Arpac, come previsto dalla legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. E, inoltre, l'ordinanza non indica alcun termine di durata dei propri effetti, laddove invece, le ordinanze contingibili e urgenti, proprio in ragione della loro straordinarietà connesse a eventi imprevedibili, devono avere efficacia temporanea. A questo punto, è prevedibile che il Comune si appelli al Consiglio di Stato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA