Segnaletica a Caserta, gara annullata:
il primo classificato non aveva i titoli

Segnaletica a Caserta, gara annullata: il primo classificato non aveva i titoli
di Domenico Zampelli
Martedì 18 Maggio 2021, 09:04
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Gara per la riqualificazione della segnaletica orizzontale e verticale lungo le strade comunali del capoluogo, il Tar Campania corregge la graduatoria predisposta da Palazzo Castropignano. Accolto così il ricorso presentato al tribunale amministrativo dalla seconda classificata nella procedura per l'affidamento dei lavori, sviluppata interamente in modalità telematica tramite l'Asmel consortile, e con importo a base d'asta di un milione e 369mila euro. Il motivo della rideterminazione del punteggio e della conseguente inversione fra le prime due classificate è legato alla certificazione UNI ISO prodotta dalla società in un primo momento aggiudicataria, non appropriata per la tipologia di gara, per cui il cui punteggio è stato decurtato.

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In particolare la società aveva esibito una certificazione UNI ISO rilasciata ai sensi della norma 9000, che contiene il sistema di gestione della qualità, mentre nel caso di specie la norma di riferimento è la 39000, relativa ad uno specifico sistema di gestione finalizzato a garantire la sicurezza del traffico stradale. Peraltro la società che ha rilasciato la certificazione non avrebbe potuto rilasciare quella necessaria per la procedura di gara. Palazzo de Londres ha infatti spiegato che nell'ambito dell'Unione Europea, il Regolamento n. 765/2008 prevede che ogni stato membro nomini il proprio Ente Unico Nazionale di accreditamento. In Italia, com'è noto, l'Ente di accreditamento designato dal governo è ACCREDIA. Pertanto, secondo il collegio giudicante della prima sezione (presidente Salvatore Veneziano, consiglieri Gianluca Di Vita e Maurizio Santise) «il ricorso è fondato e il provvedimento di aggiudicazione va annullato dovendo l'amministrazione procedere alla sottrazione del punteggio attribuito all'aggiudicataria per la certificazione illegittimamente riconosciuta ed alla conseguente rideterminazione del punteggio finale». Addebitato al Comune il rimborso del contributo unificato ma non le spese di giudizio, che sono state compensate fra le parti.
 

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