Covid, l'Asl deve risarcire l'infermiera che fu sospesa

Covid, l'Asl deve risarcire l'infermiera che fu sospesa
di Biagio Salvati
Giovedì 9 Giugno 2022, 08:36
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Aveva presentato una documentazione medica con alcune patologie non compatibili con la somministrazione del vaccino anti-Covid, ma l'Asl ente datore di lavoro aveva ugualmente sospeso dal servizio (senza retribuzione) una infermiera casertana costretta a vivere per diversi mesi con 4 euro al giorno, considerando un'unica entrata familiare. Una «svista» clamorosa che ha chiarito con un'ordinanza il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro.


Il collegio giudicante (presidente Roberto Pellecchia, giudice estensore Valentina Ricchezza) ha ribaltato la decisione cautelare precedente del giudice Maria Caroppoli, che aveva respinto una prima istanza dell'infermiera, rimandando al maggio del 2023 la causa nel merito, ovvero a distanza di un anno e mezzo dalla sospensione decisa nell'ottobre del 2021 su impulso dell' Asl-Caserta distretto di Piedimonte Matese. Di qui il reclamo dell'infermiera A.V., assistita dall'avvocato Renato Labriola, il quale ha chiesto l'anticipazione dell'udienza.

La donna si era recata con la sua documentazione sanitaria al centro vaccinale e l'operatore, aveva deciso di non procedere alla luce delle patologie senza metterlo per iscritto. I giudici sammaritani, nell'analizzare la decisione del giudice cautelare che non aveva accolto l'istanza dell'infermiera, ha stigmatizzato inoltre il grave disagio economico arrecato dalla delibera di sospensione dell'Asl, senza retribuzione.


E ancora: «Al di là della fondatezza delle censure relative all'inidoneità della motivazione della delibera datoriale, che appare del tutto abnorme perché priva di qualsivoglia giustificazione/argomentazione concernente la specifica posizione dell'infermiera (alcuna specifica considerazione è sviluppata in ordine alla idoneità/inidoneità della documentazione sanitaria depositata, in cui veniva espressamente sconsigliata la sottoposizione a qualsivoglia vaccinazione sin dai lontani anni '90) recita l'ordinanza - non può non evidenziarsi che l'Asl ha solo genericamente contestato i certificati di esenzione (sistema TS) depositati in sede di note di trattazione, che sono del tutto rispondenti a quelli indicati dalla circolare del Ministero della salute richiamata dalla Asl.

L'Asl si limita, infatti, in maniera del tutto priva di chiarezza, ad asserire che gli stessi non siano idonei e che siano stati rilasciati dal medico di medicina generale senza alcunchè puntualizzare. Dalla lettura della circolare emerge, chiaramente, che anche i medici di medicina generale, se vaccinatori, possono rilasciare certificazione di esenzione e, nell'ipotesi in questione, non vi è prova contraria della carenza di legittimazione del sanitario certificante e non vi è prova contraria del profilo specifico di inidoneità». L'infermiera potrà quindi essere riammessa a tutte le mansioni e ricevere le retribuzioni arrestrate: l'Asl invece è stata condannata al pagamento delle spese di lite per cinquemila euro.
 

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