Doccia fredda sull'Asl Caserta,
Tar annulla concorso per 100 infermieri

Doccia fredda sull'Asl Caserta, Tar annulla concorso per 100 infermieri
di Domenico Zampelli
Sabato 30 Gennaio 2021, 09:46
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Annullato dal Tar Campania il bando di concorso pubblico dell'Azienda Sanitaria Locale di Caserta per l'assunzione a tempo indeterminato di 100 infermieri.
Secondo la quinta sezione di palazzo de Londres l'indizione del concorso non sarebbe stata preceduta da un'idonea procedura di mobilità, e questo senza alcuna adeguata motivazione. Accolto così il ricorso di due infermieri originari della Campania e attualmente dipendenti a tempo indeterminato dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario e dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Bologna, quindi aspiranti al riavvicinamento ai propri nuclei familiari.

Secondo il collegio giudicante (presidente Maria Abbruzzese, consigliere Pierluigi Russo, primo referendario Maria Grazia D'Alterio) l'azienda sanitaria casertana, prima di bandire il concorso pubblico, a seguito dell'approvazione della nuova programmazione triennale per il periodo 2019-2021, avrebbe dovuto verificare nell'attualità l'eventuale interesse al trasferimento di soggetti dipendenti da altri Enti, rinnovando l'avviso di mobilità. L'ultima procedura di mobilità interregionale risale all'aprile 2015: in quel caso aveva riguardato cinque posti di infermiere da destinare al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Aversa.

Ribadito così un principio già espresso dalla giustizia amministrativa, secondo cui la preferenza del legislatore per le procedure di mobilità del personale di altre amministrazioni, rispetto alle selezioni concorsuali, non risulta illogica, dal momento che risponde ad evidenti esigenze di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. Respinta la tesi dell'Azienda sanitaria, che aveva giustificato il suo operato facendo riferimento all'art. 3 della legge 56 del 2019, che prevede Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione.

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«Premesso che negli atti impugnati non vi è alcun riferimento alla nuova normativa così la sentenza - e che le deduzioni difensive sviluppate in memoria dall'Asl palesano il malcelato tentativo di un'inammissibile integrazione postuma della motivazione, - osserva il Collegio che - l'assunto non è comunque idoneo a superare la restante parte delle censure attoree ove si lamenta il deficit di motivazione sulla modalità assunzionale prescelta».
Respinta anche la domanda di condanna al risarcimento del danno proposta dai ricorrenti, che ad avviso del tribunale amministrativo «non può trovare accoglimento essendo stata introdotta in via del tutto generica e priva di qualsivoglia allegazione probatoria in ordine alla sussistenza del danno e di tutti gli altri elementi costitutivi della responsabilità civile».
 

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