Tasso di usura eccessivo: società finanziaria condannata, tribunale dà ragione ad Aidacon

Tasso di usura eccessivo: società finanziaria condannata, tribunale dà ragione ad Aidacon
Sabato 9 Gennaio 2021, 15:15
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Importante sentenza a favore dei consumatori Aidacon in materia di prestiti finanziari. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (terza sezione civile, sentenza n. 2846/2020), ha accertato che il contratto di finanziamento - la cessione del quinto dello stipendio - prevedeva un tasso usuraio e ha dichiarato nulle le clausole vessatorie del contratto condannando la società finanziaria (nella specie Prestitalia s.p.a.) alla restituzione della somma di euro 9,930 oltre al pagamento delle spese legali.

Il Giudice, a seguito della domanda avanzata dalla signora M.P. difesa dall’avvocato Luciano Del Giudice, ha accertato il superamento del tasso soglia di usura, avuto riguardo al momento di stipulazione del contratto: dall’analisi del contratto sottoscritto tra le parti, emerge che il TAEG comprensivo di tutti gli oneri ivi menzionati è pari al 24,24%, mentre il tasso soglia vigente al momento della conclusione del contratto era pari a 15,25%.

“La sentenza in oggetto - precisa Carlo Claps (nella foto), presidente “Aidacon consumatori” – è importante per tutti quei cittadini che hanno fatto ricorso alla cessione del quinto dello stipendio fino all'anno 2009, i quali, pur se hanno regolarmente pagato le rate mensili, hanno  la possibilità, entro dieci anni  dal pagamento dell'ultima rata, di verificare se hanno diritto alla restituzione delle somme eccedenti il tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione del contatto, per poi richiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite dalle società finanziarie.

Ecco perché abbiamo composto una squadra di legali che risponderanno alle domande dei cittadini, che potranno inviare  la documentazione relativa ai contratti di finanziamento, per poter essere esaminata dai nostri esperti e inviare le proprie richieste di aiuto all'indirizzo mail: info@aidacon.it”.

La sentenzia emessa dal Tribunale di S. Maria precisa che “… le istruzioni della Banca d’Italia non sono dettate al fine di indicare in generale come debba essere conteggiato il TEG, ossia il tasso effettivo globale applicato dalla banca sulla singola operazione, ma sono rivolte alle banche e agli operatori finanziari per rilevare il TEGM, ossia il tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo, sulla base del quale il competente Ministero emana trimestralmente un decreto nel quale indica appunto il TEGM e il conseguente tasso soglia ai fini dell'usura. Quindi il Giudice  ha accertato il superamento del tasso soglia di usura, avuto riguardo al momento di stipulazione del contratto atteso che dall’analisi del contratto sottoscritto tra le parti, emerge che il TAEG comprensivo di tutti gli oneri ivi menzionati è pari al 24,24%. Il tasso soglia vigente al momento della conclusione del contratto era pari a 15,25%, includendo anche il costo dell’assicurazione stipulata in occasione della sottoscrizione del contratto di finanziamento con la Prestitalia…”

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