Caiazzo: «Coronavirus, l’odissea dei diritti degli ex viaggiatori»

Caiazzo: «Coronavirus, l’odissea dei diritti degli ex viaggiatori»
di Donatella Trotta
Venerdì 1 Maggio 2020, 21:30
10 Minuti di Lettura
Lo chiamano ”L’avvocato viaggiatore” per la sua competenza in materia di difesa dei diritti dei consumatori, utilizzata da emittenti televisive locali e testate giornalistiche nazionali: nello specifico, in casi relativi a dipendenti del comparto aereo e navale, o che coinvolgono passeggeri e turisti, italiani e stranieri. E sono proprio questi ultimi, anello più debole (e invisibile) nella catena dei danni socioeconomici collaterali prodotti dalla pandemia, a subissarlo, ora, di richieste di aiuto in crescita esponenziale: «Dall’inizio del lockdown il 9 marzo, tramite il mio portale web www.avvocatoviaggiatore-adtv.it, ho ricevuto più di 300 richieste di consulenza ed assistenza. Un drammatico SOS che non può rimanere inascoltato, in un momento di emergenza con molte ripercussioni sulla vita quotidiana delle persone, a vari livelli» afferma il legale napoletano Gennaro Caiazzo (nella foto), esperto in diritto civile e diritto del lavoro, dei trasporti e del turismo che da anni ha scelto di impegnarsi a tutela dei diritti di viaggiatori.

Ma sarebbe meglio dire “ex” viaggiatori: che se prima del Coronavirus potevano essere vittime di “incidenti e accidenti di percorso” più o meno gravi, ora si configurano come protagonisti di una vicenda molto complessa e a tratti paradossale: una vera e propria odissea ai tempi del Covid-19 che contrappone, da un lato, tour operator (e compagnie di trasporti) investiti in pieno dalla crisi e, dall’altro lato, clienti inermi che si vedono negato il rimborso integrale di viaggi cancellati dall’emergenza, ricevendo invece voucher da utilizzare entro un anno; ma anche un terreno minato, sul versante giuridico, che vede opporsi norme nazionali (svantaggiose, in Italia, per i consumatori, dopo la conversione in legge, il 24 aprile scorso, del decreto legislativo  n. 18/2020 più noto come «Cura Italia») ed europee (in linea di principio più inclini invece a quello che i giuristi chiamano “favor consumatoris”).

Le storie
Uno scenario insomma tempestoso, per certi versi inedito e dunque in continua evoluzione. Ma prima di capire cosa sta accadendo di fatto sul piano giuridico e quali prospettive si delineano, chiediamo all’avvocato Caiazzo di farci qualche esempio concreto dei casi che l’hanno più colpito. Perché dietro codici, codicilli e norme - e al di là delle battaglie legali - ci sono storie umane. Che vale la pena raccontare. Eccone qualcuna tra le più recenti, emblematiche: moltissimi, precisa il legale, sono aspiranti sposini che con immensi sacrifici hanno anticipato ingenti somme per l’agognata luna di miele, finita in fumo (con la data stessa delle nozze e le spese annesse e connesse) insieme ai loro risparmi, in una situazione lavorativa peraltro precaria per tanti e pesantemente compromessa dalla crisi epidemiologica di Covid-19. Sono 50mila i matrimoni cancellati in tutta Italia tra maggio e giugno, causa pandemia. Come Nunzia e Lucio (i nomi sono di fantasia), che hanno corrisposto 7mila euro di acconto su 14mila totali ad un tour operator che avrebbe dovuto organizzare, proprio ad aprile, il loro matrimonio e relativo viaggio di nozze in Polinesia, eventi ovviamente cancellati dalla pandemia. La coppia, oltre ad “incassare” il danno, ha avuto anche un supplemento di beffa: visto che il tour operator non solo ha trattenuto i 7mila euro di anticipo, ma ha chiesto anche i 7mila euro di saldo, avvisando i suoi clienti che avrebbe emesso un voucher da spendere entro un anno. Pena la perdita di tutta la somma. Della quale i “compromessi sposi” (è il caso di parafrasare…) ovviamente non dispongono, in quanto l’avrebbero racimolata solo grazie ai regali degli invitati che avrebbero partecipato al loro matrimonio.

Ma ci sono anche casi di sposi “collaudati”, che al momento dell’agognata pensione decidono di dar vita ai propri sogni di libertà dai sacrifici quotidiani, magari con un bel viaggetto: puntualmente infrantosi sullo scoglio del Coronavirus. Ne sa qualcosa Michele (nome di fantasia), benzinaio per una vita, che appena raggiunta la quiescenza dal lavoro ha acquistato un Camper per girare il mondo con la moglie Amelia, da sempre accanto a lui. Per giugno, la coppia aveva programmato un giro approfondito della Sicilia, pagando in anticipo 1200 euro ad una compagnia navale che però ha dovuto cancellare tutti i viaggi, inviando a Michele un voucher di importo pari a quello già speso, da utilizzare nei prossimi mesi: inutile per il pensionato, che a 73 anni avrebbe preferito il rimborso, giacché non pensa di poter mettersi molto presto in viaggio per ovvie ragioni di prudenza e tutela della sua salute.

Non solo. Non mancano casi toccanti di persone anziane e sole, che già non navigano nell’oro ma si aggrappano a pellegrinaggi di fede e di speranza: come Maria (nome di fantasia), 78 anni, che ha impegnato tutti i propri risparmi per un vagheggiato soggiorno a Lourdes comprensivo di vitto, alloggio e trasporto: sarebbe dovuta partire a inizio aprile, ovviamente è rimasta a casa per la cancellazione del viaggio. Ma anziché riavere i suoi soldi indietro, ha avuto risposta dal tour operator che è impossibile, in quanto i fornitori sono stati a loro volta già pagati emettendo anch’essi un voucher del quale la povera signora, che di sicuro non potrà viaggiare nei prossimi mesi, dovrà accontentarsi. Finita qui? Macché. C’è anche l’ampio versante dei viaggi scolastici e dei progetti interculturali per gli studenti: con il caso del signor R. che ha speso 2500 euro per il viaggio scolastico del figlio negli USA. Dopo la cancellazione del viaggio, il padre si è visto recapitare un voucher dall’agenzia organizzatrice. All’atto della richiesta di rimborso, l’agenzia si è appellata alla legge che prevede il rimborso dei pacchetti turistici “solo per i viaggi d’istruzione di coloro che frequentano l’ultimo anno”. Ma il figlio di R. frequenta il quarto anno adesso, e l’anno prossimo cambierà scuola a causa del trasferimento del padre in altra città: e addio soldi.

Le norme
«Si potrebbe continuare a lungo – sottolinea Caiazzo – ma il punto chiave è sintetizzabile in alcune domande: è giusto che i viaggiatori debbano vedere trattenuti arbitrariamente i loro soldi senza aver ricevuto il servizio acquistato? È giusto che debbano essere solo i viaggiatori ad evitare il fallimento dei tour operator supportando con i propri sacrifici l’industria del turismo, e non lo Stato? È ammissibile che siano solo i consumatori ad assumersi il rischio d’impresa, con una visione unilaterale “salva mercato”? E che fine faranno i soldi di chi non potrà viaggiare entro l’anno, o in caso di fallimento delle compagnie che hanno rilasciato I voucher, o di chi perderà interesse o possibilità rispetto al viaggio programmato prima del Covid-19, per un inevitabile mutamento delle proprie esigenze socio-lavorative? Oltre tutto, c’è anche il problema della decorrenza del termine di validità dei voucher. Infatti alcuni sono stati emessi automaticamente a marzo 2020, con tutte le conseguenze del caso anche in termini di valore: è chiaro che molti viaggiatori non potranno, con questo sistema, usufruire ad esempio del voucher per le ferie pasquali ed estive 2021». È bene chiarire, intanto, che «l’emissione del voucher è una pratica legittima, ma dovrebbe essere il viaggiatore a preferirla in luogo del rimborso. Cosa, quest’ultima confermata anche dal portavoce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea», precisa Caiazzo. Ma andiamo con ordine. Anche per fare chiarezza su una questione aperta, che ai normali utenti, privati del desiderato rimborso integrale dei loro viaggi stroncati da Covid-19, sembra un ginepraio. Tanto più in un momento come questo, unico nel suo genere: in cui la liquidità, molto più che un voucher viaggio, potrebbe fare una differenza di vitale importanza per chi è in situazione di necessità, perché ha perso il lavoro, oppure sa che lo perderà nei prossimi mesi, o semplicemente per chi non riesce in questo periodo a pagare i propri debiti.
 
Prima e dopo il Covid-19
Qual era la situazione prima della crisi epidemiologica di Covid-19, relativamente ai pacchetti turistici? «Se l’organizzatore, per cause indipendenti dalla sua volontà, aveva necessità di modificare o annullare il viaggio, al consumatore sarebbe spettata la scelta tra rimborso integrale o viaggio alternativo. E questo secondo il Codice del Turismo, già applicativo di una direttiva 2008/122CE, varato con decreto legislativo 79/2011 per promuovere il mercato del turismo e rafforzare appunto la tutela del consumatore: la legge ordinaria attribuisce insomma al viaggiatore la facoltà di scelta», spiega Caiazzo. Che aggiunge: «Mentre per il trasporto aereo, navale e su rotaia, in caso di cancellazione di un servizio di traporto passeggeri, secondo i rispettivi Regolamenti U.E. al passeggero spetta in linea di principio il diritto al rimborso o alla riprotezione». E dopo il lockdown? «Con l’inizio della crisi, invece, il legislatore, con l’art. 28 del decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, ha previsto la “possibilità” per gli operatori di settore di emettere voucher della durata di un anno, in luogo dei rimborsi. Quest’ultimo nella sua poca chiarezza, non specificava a chi spettasse la scelta. Difficile in quel momento pensare che la reale intenzione del legislatore fosse quella di legittimare gli operatori di settore a scegliere arbitrariamente se consentire il rimborso o emettere un voucher nei confronti dei viaggiatori: ma sintomaticamente, la stragrande maggioranza degli operatori ha optato per il voucher, senza il previo consenso del viaggiatore. La norma così è stata quindi interpretata in maniera peggiorativa rispetto a quanto previsto in tema di pacchetto turistico dal Codice del Turismo e dai Regolamenti U.E. in tema di trasporto passeggeri».
 
L'esposto
Non a caso, dopo la pioggia di richieste di assistenza per mancati rimborsi, già il 15 marzo scorso l’avvocato Caiazzo ha presentato un esposto  «per presunta pratica commerciale scorretta» all’Antitrust, che non ha ancora aperto un’istruttoria, iniziativa alla quale si è aggiunta anche quella del Codacons (il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori), che ha denunciato la stessa pratica generalizzata all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Intanto, commenta Caiazzo, con una modifica in corsa dei diritti dei viaggiatori, attraverso la conversione in legge del decreto-legislativo 18/2020 (il cosiddetto “Cura Italia” del 24 aprile scorso) «sono stati invece recepiti nell’art. 88 bis una serie di “emendamenti” da cui si apprende senza giri di parole che “l'emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario”». Quindi l’Italia ha deciso, a differenza degli altri Stati europei, «di comprimere fortemente e soprattutto autonomamente i diritti dei viaggiatori derogando alla normativa U.E., a cui invece è vincolata , così rischiando una possibile procedura d'infrazione. La normativa Comunitaria  non può essere arbitrariamente depotenziata e resta pertanto valida e e prevalente su quella nazionale», aggiunge “l’avvocato viaggiatore”: «La normativa cosiddetta di emergenza non sarebbe in linea con quella europea, da sempre orientata sul “favor consumatoris”, visto che già la direttiva comunitaria n. 314/90/CEE, al ventiduesimo considerando, aveva precisato che gli Stati membri devono avere la facoltà di adottare disposizioni più severe in materia di viaggi “tutto compreso”, ma al solo fine di tutelare il consumatore»!
 
Lo scenario europeo
Lo chiarisce, ad esempio, un articolo del quotidiano tedesco «Frankfurter Allgemeine Zeitung» del 3 aprile scorso (questo il link all’originale: https://www.faz.net/aktuell/finanzen/meine-finanzen/geld-ausgeben/eu-recht-reiseveranstalter-muessen-geld-zurueckzahlen-16710656.html), che riporta le parole del commissario europeo Didier Reynders in un’intervista televisiva dove ricordava che «Le linee guida europee per viaggi tutto compreso e trasporti prevedono che i soldi pagati per i viaggi annullati debbano essere rimborsati al più tardi entro 14 giorni o entro 7 giorni per i voli e che il governo federale (riferendosi a quello tedesco) non può semplicemente annullare questo aspetto unilateralmente». Non a caso, Reynders ha dichiarato: «Abbiamo ricordato alle compagnie aeree e ai tour operator il loro dovere di risarcire i consumatori». In medio stat virtus, insomma. E la possibilità di scelta, in caso di necessità, deve garantire pari opportunità a tutti, perché nessuno si salva da solo. Infatti, nei giorni scorsi, 12 Stati membri dell’Ue con una lettera aperta hanno chiesto a Bruxelles una modifica urgente ai regolamenti a tutela esclusiva dei consumatori: per consentire almeno la possibilità di emettere voucher della durata di un anno, con onere di rimborso in caso di non utilizzo. Il tutto per evitare il fallimento. Senza, però, comprimere i diritti dei viaggiatori. 
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