Dopo 12 giorni dall'entrata in vigore delle novità sui prestiti garantiti previste dalla conversione in legge del Decreto Liquidità arriva anche il via libera della Commissione Ue. Un passaggio annunciato dal Mediocredito Centrale: le misure si applicano alle richieste di ammissione all’intervento del Fondo presentate a partire dal 19 giugno 2020. Sul sito dello stesso Fondo di Garanzia sono indicate le procedure da seguire e da applicare a partire da venerdì, 19 giugno. La garanzia concessa automaticamente dal Fondo con copertura al 100% si può dunque richiedere per un importo massimo del finanziamento che può arrivare a 30mila euro rispetto ai precedenti 25mila. Mentre la durata massima dei prestiti raggiungerà 10 anni, rispetto ai 6 precedenti. Tra le novità anche l'autocertificazine da allgare alle richieste per accellerare, si spera, le pratiche.
ECCO DOVE TROVARE I MODULI
Nel dettaglio, imprese e professionisti che vogliono ottenere la garanzia del Fondo, spiega Mcc, devono rivolgersi a banche e confidi che effettueranno la domanda. Quando l’intermediario finanziario presenta la richiesta di garanzia al Fondo il soggetto beneficiario riceve un’e-mail di avviso. Ecco tutte le novità.
Su piccoli prestiti fino a 30 mila euro l'intervento del Fondo copre il 100% dei finanziamenti con durata massima di 10 anni senza che venga effettuata, ai fini della concessione della garanzia, la valutazione del merito di credito. Fermo restando l’importo massimo di 30 mila euro, il finanziamento non può superare il 25% dei ricavi o il doppio della spesa salariale annua dell’ultimo esercizio utile. E’ stata ampliata, inoltre, la platea dei beneficiari: alle PMI e alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, si sono aggiunti broker, agenti e subagenti di assicurazione, nonché enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che esercitano l’attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento.
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La garanzia è concessa automaticamente e il prestito può essere erogato dalla banca senza attendere la risposta del Fondo. Per questo tipo di finanziamenti è stato predisposto un apposito modulo di domanda semplificato (Allegato 4 bis ex Legge di Conversione). Attenzione, l’allegato 4 bis ex Legge di Conversione deve essere presentato alla banca o al confidi cui il beneficiario si rivolge per ottenere il prestito e non direttamente al Fondo di garanzia.
Inoltre, lapprovazione delle domande senza valutazione del merito di credito ai fini della concessione della garanzia riguarda tutti i soggetti ammissibili, le imprese fino a 499 dipendenti (la precedente soglia era 249), e tutte le operazioni finanziarie. Il Fondo approva le domande presentate da banche, confidi e altri intermediari finanziari dopo aver verificato soltanto che il soggetto richiedente sia tra quelli ammissibili e che non superi i limiti di aiuto previsti.
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La garanzia copre tutti i finanziamenti al 90% per cento fino a un importo massimo di 5 milioni di euro per singolo beneficiario (il precedente limite era di 2,5 milioni). L’importo massimo può essere raggiunto anche sommando più domande di ammontare inferiore. Per importi fino a 800.000 euro, si può aggiungere la garanzia di un confidi, fino a coprire 100% del finanziamento.
La legge di conversione ha introdotto anche la copertura al 100% per le operazioni al di fuori del punto 3.2 Quadro temporaneo che si può ottenere sommando garanzia del Fondo e garanzia concessa dal confidi su fondi propri.
La garanzia può essere rilasciata anche su operazioni già erogate. Questa possibilità, però, vale solo se l’erogazione è stata effettuata non più di 3 mesi prima della richiesta al Fondo e, comunque, non prima del 31 gennaio 2020. Se la banca sospende le rate (o la sola quota capitale) di un finanziamento già garantito la durata delle garanzie sarà prolungata automaticamente. Attenzione, avverte il Fondo, la sospensione deve essere accordata prima dalla banca e solo successivamente la stessa può fare richiesta di prolungamento della garanzia.
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