La Cassazione: ecco quando non pagare il bollo auto

La Cassazione: ecco quando non pagare il bollo auto
di a.r.
Lunedì 12 Febbraio 2018, 18:04
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In questi giorni migliaia di automobilisti stanno ricevendo le notifiche di ingiunzioni di pagamento delle tasse automobilistiche regionali, anno 2012, da parte della Regione Campania. Attenzione però, perché secondo l’avvocato Carlo Claps, presidente di Aidacon Consumatori (www.aidacon.it) tali richieste di pagamento non sono legittime.

«L’Ente impositore, nel caso di specie la Regione, può riscuotere l’imposta sulla circolazione delle auto entro tre anni – ha spiegato l’avvocato Claps - che decorrono dall’anno successivo a quello in cui è dovuto il pagamento. Quindi se la tassa si riferisce all’anno 2012, il termine si calcola partendo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015. Trascorso questo termine, senza aver ricevuto una precedente formale richiesta di pagamento, il diritto all’esazione si prescrive e non è più dovuto. Pertanto gli automobilisti che hanno ricevuto la notifica dell’ingiunzione di pagamento relativa alla tassa auto anno 2012, dovranno verificare di non aver ricevuto, negli anni pregressi, la notifica dell’avviso di accertamento del tributo da parte dell’Ente impositore: in mancanza il contribuente potrà opporsi eccependo la prescrizione del diritto alla esazione».

Naturalmente, il discorso vale anche nel caso in cui l’automobilista riceva la notifica di una cartella esattoriale, da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione ( ex Equitalia). Infatti, anche in questo caso, bisognerà verificare se il pagamento richiesto si riferisca ad una tassa automobilistica per la quale sia trascorso il predetto termine di prescrizione.

Per quanto riguarda la decadenza, si sottolinea che la notifica della cartella di pagamento da parte della società di riscossione deve avvenire entro massimo due anni dalla consegna del ruolo da parte dell’Ente impositore.  In mancanza il diritto alla riscossione si considera decaduto.

Sempre nel caso in cui si riceva la notifica di una cartella esattoriale relativa ad una tassa automobilistica e non si provveda a  pagare e/o a proporre ricorso  e successivamente, dopo tre anni si riceva un’ulteriore richiesta di pagamento per lo stesso tributo, varrà lo stesso termine di prescrizione triennale e non quello decennale, come sempre sostenuto dall’Ente impositore e/o dalla società di riscossione.  

Una conferma in questo senso è arrivata dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 23397/2016 e 20425/201, che hanno ribadito: «Anche nel caso in cui la cartella non venga impugnata e sia diventata quindi definitiva, i tempi di prescrizione sono comunque quelli previsti per il tributo in essa riportato: per il bollo auto, dunque, tre anni. E non dieci, come a volte sostenuto da Equitalia».
 
 
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