Irpef, conguaglio "morbido" per i redditi falciati dal virus

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di Luca Cifoni
Mercoledì 2 Dicembre 2020, 15:00 - Ultimo agg. 12 Maggio, 15:34
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Il conguaglio Irpef di fine anno salva i lavoratori dipendenti che hanno visto il proprio reddito ridursi drasticamente per le conseguenze dell’epidemia Covid. E resta un appuntamento da tenere d’occhio per gli altri, anche per l’entrata in vigore, a partire dal mese di luglio, della detassazione per i redditi tra 28 mila e 40 mila euro l’anno, più nota come “taglio del cuneo fiscale”. Una scelta del governo che va a vantaggio in particolare dei lavoratori dipendenti con un reddito medio. Ma che, in analogia con quanto avviene da qualche anno con il bonus 80 euro (ora potenziato a 100 e assorbito nel nuovo assetto) aumenta la rilevanza del reddito complessivo come parametro a cui guardare con attenzione.

LA NORMA

Infatti è proprio questo il parametro che fa scattare o meno il diritto alla maggiorazione che può arrivare a 100 euro al mese (sotto forma di “trattamento integrativo” o di “ulteriore detrazione”).

La legge prevede che il datore di lavoro, nella sua veste di sostituto d’imposta, riconosca mese per mese il beneficio in automatico, senza bisogno di una richiesta da parte dell’interessato. Ma a fine anno il diritto può venir meno e questo accade in due casi: reddito finale al di sotto della soglia dell’incapienza, ovvero del livello in cui non sarebbe comunque dovuta Irpef; oppure – situazione opposta – al di sopra dei 40 mila euro. Per chi supera i 28 mila euro di reddito l’effetto può essere anche parziale: in caso di incremento del reddito rispetto al livello previsto si verifica infatti una riduzione del bonus riconosciuto nel secondo semestre dell’anno, mentre in caso di riduzione ci sarà al contrario un aumento della somma spettante: questo perché la cosiddetta “ulteriore detrazione” è decrescente al crescere del reddito e si azzera proprio a quota 40 mila euro. È utile ricordare che a partire dal 2014 la verifica di fine anno, relativa solo al bonus 80 euro, ha creato qualche problema a coloro che lo avevano percepito durante l’anno: con la tornata di dichiarazioni dei redditi del 2019 ad esempio sono stati quasi 1,8 milioni i lavoratori dipendenti che si sono trovati nella situazione di dover restituire in tutto o in parte il credito d’imposta percepito.

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LA VERIFICA

Sul piano politico questo meccanismo aveva creato un po’ di scompiglio, soprattutto nel periodo immediatamente successivo all’istituzione del bonus; anche per l’enfasi che ne aveva accompagnato il debutto. Niente di strano quindi che già all’inizio di quest’anno, al momento di definire la nuova riduzione del cuneo fiscale, il governo avesse messo le mani avanti, prevedendo una formula un po’ più favorevole al contribuente. La verifica prevista per il sostituto d’imposta stavolta è leggermente meno immediata: si tratta infatti di controllare il diritto a entrambi i benefici e ad esempio riconoscere l’ulteriore detrazione nel caso in cui l’incremento del reddito abbia fatto sfumare il trattamento integrativo. Nel caso la somma non dovuta sia superiore ai 60 euro, per evitare un contraccolpo immediato sul cedolino dell’interessato è previsto che il recupero avvenga in 8 rate di uguale importo.

LA GARANZIA

Questo era il meccanismo di tutela pensato per tutti i contribuenti che percepiscono il beneficio fiscale nella sua nuova forma. Quando poi la pandemia ha iniziato a dispiegare i suoi effetti, l’esecutivo è intervenuto nuovamente nel decreto Rilancio con un obiettivo più mirato: evitare la perdita del bonus (80 euro al mese fino a giugno, 100 da luglio in poi) ai lavoratori eventualmente divenuti “incapienti” per effetto dei vari trattamenti di cassa integrazione o dei congedi Covid fruiti. Si tratta del caso in cui il reddito sia sceso sotto gli 8.150 euro annui azzerando l’imposta teorica e togliendo quindi, in condizioni normali, il diritto al bonus stesso. Che invece quest’anno viene erogato e non corre rischi nemmeno con il conguaglio.

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