Affitti brevi, cambiano le regole con il fisco: ecco le novità dal 2023

Nuovi obblighi di comunicazione all'Agenzia delle Entrate
Nuovi obblighi di comunicazione all'Agenzia delle Entrate
Lunedì 28 Marzo 2022, 16:09 - Ultimo agg. 29 Marzo, 19:21
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Cambiano le regole per gli affitti brevi. A partire dal 2023 ci sarà l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’anno di locazione e andranno inseriti anche i dati catastali dell’appartamento affittato. Questo permetterà di raggiungere due obbiettivi, quello di individuare con una maggior precisione le caratteristiche del contratto nonché il periodo di locazione e quello di identificare esattamente l’immobile nel caso di più contratti relativi a uno stesso proprietario. I dati catastali, infatti, permettono di effettuare le opportune verifiche sull’unità immobiliare in base al catasto edilizio urbano e gli intestatari dell’edificio.

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IL PROVVEDIMENTO

La novità è illustrata nel provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate il 17 marzo scorso.

L’obbligo riguarda anche i contratti di locazione breve sottoscritti con l’intervento di intermediari immobiliari o di chi gestisce i portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da affittare. E la comunicazione deve essere effettuata tramite i servizi telematici dell’Amministrazione finanziaria entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di stipula del contratto.

LA TIPOLOGIA DI AFFITTO

Per contratto di locazione breve si intende un contratto di locazione di immobile a uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, stipulato da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. A esso sono equiparati i contratti di sublocazione e quelli di concessione in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.

RITENUTE E VERSAMENTI

Gli intermediari che intervengono nel pagamento o incassano i canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve devono effettuare, su quelle somme, una ritenuta del 21%, da versare tramite modello F24. Se il beneficiario non opta in sede di dichiarazione dei redditi per l’applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

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