Bonus idrico, domande fino al 30 giugno: ecco le spese ammesse. Ma resta ancora in vigore l'incentivo acqua potabile

Bonus idrico, domande fino al 30 giugno: ecco le spese ammesse. Ma resta ancora in vigore l'incentivo acqua potabile
di gi.fr.
Lunedì 16 Maggio 2022, 16:44 - Ultimo agg. 14 Gennaio, 14:04
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«Hai effettuato interventi per il risparmio d’acqua tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2021? Registrati per richiedere il contributo fino a 1000 euro». Così la pagina dedicata al "bonus idrico" del Ministero della Transizione Ecologica, attraverso la quale si può richiedere il contributo. I termini per la richiesta, infatti, sono stati prorogati al 30 giugno prossimo. Ma è bene ribadirlo: gli attuali rimborsi riguardano gli interventi per il risparmio di acqua effettuati lo scorso anno. Altra avvertenza: non confondete il bonus idrico con il bonus acqua potabile, sono due misure diverse. Vediamole.

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Bonus idrico

Il bonus  idrico riguarda ​gli interventi  di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria (sia del bagno che della cucina), soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, così da evitare sprechi.

Il contributo concesso è  riservato alle persone fisiche, residenti in Italia, ed è  pari a mille euro. Chi ha effettuato questi interventi nel 2021 può inoltrare  domanda di rimborso  collegandosi all'indirizzo https://www.bonusidricomite.it. Per l'accesso alla piattaforma, dove dovranno essere inserite le ricevute tracciabili, servono le crdenziali digitali: spid o Cie. Il bonus idrico può essere richiesto una sola volta per ogni immobile e viene concesso  secondo l’ordine di arrivo delle richieste fino ad esaurimento dei fondi disponibili.  

 

Ecco nel dettaglio le spese ammesse: fornitura e posa di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri;  opere idrauliche e murarie collegate, smontaggio, dismissione dei sistemi preesistenti; fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto;  
fornitura e installazione di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata d'acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto;  opere idrauliche e murarie collegate, smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti. 

 Bonus acqua potabile

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato al 2023 questa agevolazione inizialmente introdotta per il biennio 2021-2022.

Per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, è previsto un credito d'imposta del 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di: filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentarefinalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato a 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche. Nel caso du immobile adibito ad attività commerciale il bonus arriva a 5.000 euro. Le informazioni sugli interventi andranno trasmesse in via telematica all’Enea.

Come richiedere il bonus acqua potabile

L’importo delle spese sostenute deve essere documentato da una fattura elettronica o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito. Per i privati e in generale i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti. In ogni caso, per le spese sostenute prima della pubblicazione del Provvedimento n. 153000 del 16 giugno 2021 - pdf sono fatti salvi i pagamenti in qualunque modo avvenuti ed è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

L’ammontare delle spese agevolabili va comunicato all’Agenzia delle Entrate tra il 1° febbraio e il 28 febbraio dell’anno successivo al quello di sostenimento del costo tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia. 

Il bonus può essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus.

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