Bonus bollette 600 euro, ecco chi può ricevere (e come richiedere) il ​Fringe benefit

Tecnicamente non è un bonus, ma un fringe benefit, ovvero una cifra esentasse riconosciuta dall’azienda ai propri dipendenti per usufruire di alcuni beni e servizi nell’ambito del welfare aziendale

Bonus bollette 600 euro, ecco chi può riceverlo e come richiederlo
Bonus bollette 600 euro, ecco chi può riceverlo e come richiederlo
di Giusy Franzese
Lunedì 7 Novembre 2022, 16:19 - Ultimo agg. 8 Novembre, 09:51
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Non è un obbligo per le aziende, ma visto che si tratta di cifre totalmente deducibili dai costi, sono tante quelle che hanno deciso di utilizzare la possibilità e aiutare così i propri dipendenti a sostenere almeno in parte i rincari delle bollette di luce e gas. Parliamo del contributo fino a 600 euro che il decreto Aiuti bis varato dal governo Draghi, convertito in legge, consente di erogare ai dipendenti delle aziende private per le utenze domestiche. Vale fino a tutto il 2022. In attesa di sapere se il governo Meloni lo riproporrà, vediamo di cosa si tratta anche alla luce della circolare n.35/E firmata dall’Agenzia delle Entrate il 4 novembre scorso.

Bonus bollette, la norma

Tecnicamente non è un bonus, ma un fringe benefit, ovvero una cifra esentasse riconosciuta dall’azienda ai propri dipendenti per usufruire di alcuni beni e servizi nell’ambito del welfare aziendale.

L’articolo 12 del decreto legge n. 115/2022, cioè il decreto Aiuti bis, ha portato a 600 euro la soglia di esenzione per i fringe benefit, precedentemente fissata a 258,23 euro. Tale aumento della soglia, per il momento vale soltanto per il 2022. Lo stesso articolo ha inoltre esteso l’ambito di applicazione anche alle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.

Quali aziende

Il contributo può esser erogato solo dalle aziende che operano nel settore privato, sono quindi escluse le pubbliche amministrazioni.

Quali utenze

La circolare dell’Agenzia delle Entrate spiega che per utenze domestiche si intendono quelle relative al servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

 

 

Quali immobili

Vi rientrano le utenze relative a “immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese”.

 

Familiari

Rientrano tra i fringe benefits anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR. Tali benefits, inoltre, sono erogabili anche ad personam e riguardano sia i titolari di redditi di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

 

Utenze condominiali

La circolare chiarisce che possono rientrare nel contributo anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.

 

Documentazione

Il datore di lavoro deve acquisire e conservare, per eventuali controlli, la relativa documentazione (fatture, bollette) per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR. In alternativa, il datore di lavoro può acquisire dal dipendente anche una autocertificazione nella quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento.

In ogni caso - spiega la circolare - «al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri».

 

Le imposte

Chi riceve il contributo non paga alcuna imposta perché non è considerato reddito imponibile; allo stesso modo, l’azienda lo deduce completamente dal proprio reddito.

 

Scadenze

Le somme possono essere erogate dal datore di lavoro nel 2022 ed entro il 12 gennaio 2023. Tuttavia, possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nel 2023 per consumi effettuati nel 2022.

 

Cumulabilità

Il bonus benzina di 200 euro introdotto lo scorso luglio non concorre al raggiungimento del limite di spesa massimo per le erogazioni di beni e servizi (fringe benefits) da parte dell’azienda. Quindi è cumulabile con il contributo bollette di 600 euro.

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