Bonus genitori disoccupati con figli disabili, domande dall'1 febbraio: chi e come può avere il contributo fino a 500 euro al mese

La domanda potrà essere presentata fino al 31 marzo 2023. Il contributo varia da 150 a 500 euro al mese in base al numero di figli

Bonus genitori disoccupati con figli disabili, domande dall'1 febbraio: chi e come può avere il contributo fino a 500 euro al mese
Bonus genitori disoccupati con figli disabili, domande dall'1 febbraio: chi e come può avere il contributo fino a 500 euro al mese
di Giusy Franzese
Domenica 29 Gennaio 2023, 17:56 - Ultimo agg. 18:09
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Al via, da mercoledì primo febbraio, alle domande all'Inps per la richiesta per l’anno in corso del contributo mensile a favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli con disabilità. La domanda potrà essere presentata fino al 31 marzo 2023. Il contributo varia da 150 a 500 euro al mese in base al numero di figli disabili.

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I beneficiari

Il contributo spetta ai “nuclei familiari monoparentali” (un solo genitore) con figli a carico disabili almeno al 60%.

Il genitore deve essere disoccupato o monoreddito.

L’Inps precisa che per “genitore disoccupato” si intende la persona priva d’impiego oppure la persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi 8.145 euro all’anno o da lavoro autonomo 4.800 euro all’anno; per “genitore monoreddito” si intende un individuo che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro, ovvero sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale.

L’erogazione del contributo prescinde dalla proprietà della casa di abitazione e non concorre alla formazione del reddito complessivo.

L’importo

L’importo del contributo varia a seconda del numero dei figli disabili a carico. In particolare il contributo è pari a 150 euro al mese nel caso di un figlio disabile; 300 euro al mese nel caso di due figli; 500 euro al mese nel caso in cui i figli siano più di due.

Il contributo è cumulabile con il Reddito di Cittadinanza e non concorre alla formazione del reddito.

La domanda

La domanda può essere presentata dal genitore che al momento della presentazione risulti cumulativamente in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere residente in Italia;
  • disporre di un valore ISEE in corso di validità non superiore a 3.000 euro.
  • Nel caso di nuclei familiari con figli minori è richiesto l’ ISEE minorenni che, in caso di nuclei composti da genitori coniugati, coincide con l’ ISEE ordinario
  •  essere disoccupato o monoreddito e facente parte di nucleo familiare monoparentale
  •  fare parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE , in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.

Gli utenti interessati al contributo, per il rilascio dell‘attestazione Isee possono presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu), anche in modalità precompilata, accedendo al sito Inps. La dichiarazione può essere presentata inoltre presso i comuni o rivolgendosi al Caf, muniti, a seconda dei casi, di apposito mandato/delega.

La domanda si presenta all’INPS attraverso il servizio online “Contributo genitori con figli con disabilità”, che permette di visualizzarne anche l’esito.

In alternativa, si può fare domanda tramite: Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

Priorità

Anche nel 2023 (come già nel 2021 e 2022) il contributo viene riconosciuto nel limite di spesa annuo di 5 milioni di euro. In caso di risorse insufficienti sarà data priorità alle domande presentate dai richiedenti con ISEE più basso.

A parità di reddito ISEE sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli minori non autosufficienti.

A seguire sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli con disabilità di grado grave e, infine, a seguire ai richiedenti con figli con disabilità di grado medio.

L’erogazione

Il pagamento mensile dell’assegno viene effettuato dall’INPS direttamente al richiedente tramite bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN , conto corrente estero Area SEPA, intestati al richiedente. Il primo pagamento comprende, relativamente all’anno di presentazione della domanda, anche l’importo delle mensilità maturate fino a quel momento.

Sospensione

Nel caso di ricovero temporaneo del figlio con disabilità presso istituti di cura di lunga degenza o presso altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il beneficiario ha l’obbligo di informare tempestivamente l’INPS che provvederà a sospendere l’erogazione del contributo per tutto il periodo di ricovero.

Decadenza

La decadenza dal beneficio avviene in caso di perdita di uno dei requisiti richiesti e in questi ulteriori casi:

  • decesso del figlio
  • decesso del richiedente
  • decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale
  • affidamento del figlio a terzi.

È fatto obbligo al genitore di comunicare tempestivamente all’Inps il verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate.

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