Bonus stagionali e spettacolo, come ottenere l'indennizzo Inps per giugno e luglio

Bonus stagionali e spettacolo, come ottenere l'indennizzo Inps per giugno e luglio
Bonus stagionali e spettacolo, come ottenere l'indennizzo Inps per giugno e luglio
di Giusy Franzese
Sabato 10 Luglio 2021, 16:09 - Ultimo agg. 13 Luglio, 09:55
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Chi aveva già ricevuto l’indennizzo di 2.400 euro - se ancora persistono i requisiti - in automatico riceverà dall’Inps anche le altre due mensilità per giugno e luglio previste dal decreto Sostegni bis pari a 800 euro mensili. Chi invece ha raggiunto i requisiti solo in questa tornata deve presentare la domanda sul sito dell’Inps. Dal 29 giugno scorso il servizio è attivo. Stiamo parlando dell’indennizzo per i danni causati dalla restrizioni legate al Covid previsto per gli stagionali, gli operatori del turismo e degli stabilimento termali e anche altre categorie di lavoratori intermittenti, dello spettacolo, gli agricoltori e i pescatori. Per presentare le domande c’è tempo fino al 30 settembre 2021.

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Che cosa è il bonus 1600 euro

Si tratta di una indennità aggiuntiva, pari a 1.600 euro (800 euro per due mesi, giugno e luglio), prevista dal decreto Sostegni bis per i lavoratori stagionali del turismo, dello spettacolo, autonomi e atipici.

Il beneficio non concorre alla formazione del reddito ed è erogato dall’Inps.

Chi ne ha diritto

Hanno diritto al nuovo bonus i beneficiari dell’indennità per marzo, aprile e maggio, ovvero del bonus 2.400 euro Inps concesso dal decreto sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021. n. 41); i lavoratori stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali (dipendenti, ma anche in somministrazione), quelli di altri settori, i lavoratori intermittenti (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità). Rientrano nella platea anche i lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, titolari di contratti autonomi occasionali nel periodo che va dal 1° gennaio 20219 e il 26 maggio 2021, privi di un contratto in essere il giorno successivo all’entrata in vigore del decreto sostegni bis, iscritti alla Gestione separata con l’accredito di almeno un contributo mensile, non titolari di contratto di lavoro subordinato. Il bonus spetta anche agli incaricati alle vendite a domicilio, con reddito superiore a 5.000 euro nel 2019 e partita IVA attiva, iscritti alla gestione separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, non titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità, e di pensione.

Requisiti

Cessazione involontaria del rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto sostegni bis), con almeno 30 giorni di lavoro nello stesso periodo, anche con più contratti. Non si deve essere titolari di pensione, rapporto di lavoro dipendente o Naspi alla data di entrata in vigore del decreto sostegni bis.

Lavoratori spettacolo

Il bonus va anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che si trovano in una delle seguenti condizioni: – hanno versato almeno 30 contributi giornalieri nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto sostegni bis, con un reddito riferito al 2019 non superiore a 75.000 euro, sono privi di pensione e non titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad eccezione di quello intermittente senza indennità di disponibilità; – hanno versato almeno 7 contributi giornalieri nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto sostegni bis), con reddito 2019 non superiore a 35.000 euro.

Lavoratori agricoli

Anche ai lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato spetta l’indennità una tantum, pari a 800 euro, purché nel 2020 abbiano svolto almeno cinquanta giornate effettive di attività di lavoro agricolo. A questo proposito la circolare Inps precisa che «sono utili esclusivamente le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti riferiti al predetto anno. Pertanto, ai fini dell’accesso all’indennità in argomento non sono utili i periodi di integrazione salariale, fruiti nel 2020, con le causali COVID-19, che ai sensi dell’articolo 22 del decreto Cura Italia, con esclusivo riferimento ai lavoratori del settore agricolo, sono equiparati al lavoro solo ai fini del calcolo della disoccupazione agricola di competenza del 2020».

Pescatori autonomi

L’articolo 69 del decreto Sostegni bis, al comma 6, prevede una indennità una tantum di importo pari a 950 euro a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative (lavoratori autonomi), che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari. Alla data di presentazione della domanda non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il precedente paragrafo 8) e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

La domanda

La domanda per ricevere l’indennizzo va presentata all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell’Istituto. Le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti: PIN INPS (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020); SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS). In alternativa al portale web, le indennità possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Cumulabilità

Le indennità concesse per ciascuna categoria di lavoratori non sono cumulabili tra loro. L’indennizzo è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO). Il nuovo bonus Inps per stagionali, turismo, spettacolo, autonomi e atipici è invece compatibile con l’assegno ordinario di invalidità. Per quanto riguarda il Reddito di cittadinanza l’indennizzo non è cumulabile, ma se il sussidio del reddito è inferiore a 800 euro mensili sarà integrata la differenza fino appunto ai 1600 euro una tantum (per due mesi). Nessuna integrazione per chi percepisce il Reddito di emergenza.

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