Colf e badanti, vademecum per il Covid: dalla malattia al licenziamento, ecco cosa fare

Colf e badanti, vademecum per il Covid: dalla malattia al licenziamento, ecco cosa fare
di Claudia Guasco
Martedì 1 Dicembre 2020, 11:21 - Ultimo agg. 2 Dicembre, 10:37
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Colf, badanti, baby sitter. Sono 850 mila i domestici assunti regolarmente nel nostro Paese e il Covid ha posto questioni e problemi inediti nel rapporti professionali con le famiglie. L’Unione nazionale consumatori ha stilato un vademecum a seconda delle differenti situazioni.

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SE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA VIENE SOSPESA

Se la famiglia ritiene che l’assistenza di un collaboratore domestico non sia essenziale (nel caso ad esempio di pulizia della casa, oppure babysitting con genitori entrambi in smart working), può sospendere la prestazione lavorativa. Cosa succede? In questo caso, una prima ipotesi peraltro consigliata dal governo, è quella di far utilizzare le ferie o i permessi maturati o ancora da maturare. «Ciò significa che il collaboratore domestico percepirà la retribuzione sotto forma di questi due istituti e continuerà a maturare i contributi, che dovranno poi essere pagati come sempre tramite Mav disposto dall’Inps», sottolinea l’Unione nazionale consumatori. Altra possibilità è la sospensione del rapporto, con un anticipo di una quota del Tfr, il trattamento di fine rapporto. In questo modo il lavoratore avrà a disposizione una somma necessaria per sopperire alla mancanza di stipendio e il datore di lavoro sarà esente dal pagamento della retribuzione e dei contributi per il periodo sospeso. La comunicazione di sospensione deve essere inoltrata all’Inps tramite Pin o intermediario abilitato delegato alla gestione del rapporto di lavoro domestico, come un consulente del lavoro. Prima di procedere gli esperti raccomandano l’invio al lavoratore con i termini del nuovo accordo, che a sua volta ne confermerà l’accettazione tramite e-mail, sms o whatsapp dando al datore di lavoro l’autorizzazione a procedere.

La firma di entrambi è caldamente consigliata, affinché l’accordo sottoscritto rimanga agli atti.

LICENZIAMENTO

«Solo nel caso in cui sia il collaboratore domestico a rifiutarsi unilateralmente, si può procedere con la sospensione del rapporto senza accordo, o in extremis, al licenziamento, nel caso in cui la prestazione è da ritenersi essenziale, come ad esempio assistenza ad anziani o bambini. Difatti, il settore del lavoro domestico è escluso dallo stop delle attività previste dai Decreti, perciò la scelta di non recarsi al lavoro è da ritenersi come assenza ingiustificata», spiega l’Unione nazionale consumatori. In tema di licenziamenti il comparto ha una procedura semplificata e dunque è escluso dallo stop dei licenziamenti in vigore nel periodo di crisi innescato dalla pandemia. In caso di conclusione del rapporto professionale, vanno rispettati da entrambe le parti di giorni di preavviso.

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MALATTIA

In questo caso la procedura non cambia. «Il dipendente deve inviare al datore di lavoro il certificato medico, e i giorni di assenza saranno indennizzati come malattia. Al lavoratore spetta la retribuzione per un massimo di 8 (per anzianità fino a 6 mesi), 10 (per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni), 15 (per anzianità oltre i 2 anni) giorni. Fino al 3° giorno gli spetta il 50% della retribuzione, e dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione», indicano gli esperti dell’Unione nazionale consumatori. Il collaboratore domestico ha diritto a mantenere il suo posto nel periodo di malattia, che varia in base all’anzianità di servizio. Per anzianità fino a 6 mesi, 10 giorni, per anzianità da 6 mesi a 2 anni, 45 giorni, e per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.

NUOVO CONTRATTO

Dal primo ottobre le famiglie con domestici dovranno far riferimento al nuovo contratto di settore. Perno dell’accordo è la figura dell’assistente familiare, con quattro livelli di inquadramento a ciascuno dei quali corrispondono due parametri retributivi. Sotto la figura di assistente familiare si trovano poi i diversi profili professionali quali colf, badanti e baby sitter. Debutta anche la figura degli educatori formati: sono dipendenti della famiglia che svolgono funzioni di supporto a persone non autosufficienti e bambini in difficoltà che hanno bisogno di assistenza quotidiana. Per le famiglie aumentano i costi del personale domestico, soprattutto per chi ha una baby sitter che segue bambini di età inferiore ai sei anni e una badante per due persone anziane non autosufficienti. Beneficeranno di una nuova indennità, oltre alla retribuzione, di 115,76 euro al mese per le baby sitter di bambini under 6 e di 100 euro al mese per le badanti di livello “C Super” e “D Super” che curano più di una persona non autosufficiente. Da gennaio 2021 si applicheranno, poi, gli incrementi retributivi stabiliti con il rinnovo contratto: per i lavoratori conviventi inquadrati al livello “B Super” l’aumento è di 12 euro al mese, con retribuzione che sale a circa 880 euro lordi. Raddoppiano i contributi alla Cassa colf (da 0,03 euro l’ora a 0,06 euro, per due terzi a carico del datore e per un terzo a carico del lavoratore), mentre bisognerà attendere il 2021 per l’aggiornamento dei contributi Inps. Infine i lavoratori assunti a tempo pieno e indeterminato con anzianità di almeno sei mesi possono avere 40 ore annue di permesso retribuito per frequentare corsi di formazione. I domestici avranno diritto anche a permessi retribuiti anche per visite mediche documentate, per le pratiche legate al rinnovo del permesso di soggiorno e al ricongiungimento familiare.

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