(Teleborsa) - In casi di voli cancellati causa Covid, le compagnie devono garantire il rimborso del biglietto e non sostituirlo con voucher, come richiesto dalle regole UE.
È quanto ha annunciato l'Ente nazionale per l'Aviazione Civile in una nota, chiarendo di aver "richiamato i vettori operanti in Italia al rispetto del Regolamento comunitario n. 261 del 2004 che tutela i passeggeri nei casi di ritardi, cancellazioni, overbooking e mancata informativa".
L'Enac ha chiarito che, a partire dal 3 giugno, con la cancellazione delle restrizioni alla circolazione delle persone in Italia e nell'area europea, Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord, "le cancellazioni operate da tale data non sembrano possano essere ricondotte, salvo casi specifici, a cause determinate dal Covid-19 (come da art. 88 bis della L. 24 aprile 2020, n. 27), ma a scelte imprenditoriali".
Pertanto, ferma restando la facolta` per i vettori di cancellare i voli programmati, la normativa applicabile e` il Regolamento Comunitario che - ricorda Enac - prevede, per le cancellazioni, l'informativa al passeggero, la riprotezione, il rimborso del prezzo del biglietto (non la corresponsione del voucher) e la compensazione, ove dovuta.
Le stesse regole valgono per la rinuncia del passeggero che, salvo motivi di impedimento legati a situazioni Covid-19, decida di non partire. In tale caso saranno applicabili le condizioni di trasporto e tariffarie previste dal vettore.
L'Enac - conclude la nota - continuera` a monitorare la situazione intervenendo "con l'eventuale avvio di procedimenti sanzionatori nei confronti dei vettori in caso di accertata violazione del Regolamento Comunitario di riferimento".
Enac, no voucher ma rimborsi per voli cancellati causa Covid
Giovedì 18 Giugno 2020, 18:00
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