Mutui under 35 per la prima casa, arriva l'ok del ministro Dadone: «Tassi agevolati»

Mutui under 35 per la prima casa, arriva l'ok del ministro Dadone: «Tassi agevolati»
Mutui under 35 per la prima casa, arriva l'ok del ministro Dadone: «Tassi agevolati»
Lunedì 10 Ottobre 2022, 20:30 - Ultimo agg. 3 Febbraio, 13:01
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Mutui under 35 sulla prima casa, arriva il via libera del ministro delle Politiche giovanili Fabiana Dadone. Nell'ultimo Consiglio dei Ministri di questo Governo è stata approvata una norma che salvaguarda i tassi di interesse agevolati sui mutui accesi dai giovani tra i 18 e i 35 anni per l'acquisto della prima casa. In questo modo, i mutui dei giovani continueranno a beneficiare dei tassi agevolati, nonostante l'aumento dei tassi di interesse dell'ultimo semestre; la norma vale per tutte le domande di accensione di mutui, finalizzati all'acquisto della prima casa, che saranno presentate fino al 31 dicembre di quest'anno.

Mutui under 35 prima casa, la misura

Per favorire l’autonomia abitativa dei giovani di età inferiore a 36 anni, il decreto legge n. 73/2021 (noto come decreto “Sostegni bis”) ha introdotto nuove agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette per l’acquisto della “prima casa”. Tali agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022.

La legge di bilancio 2022, infatti, ha prorogato di ulteriori sei mesi il termine originario del 30 giugno 2022 previsto dal decreto “Sostegni bis”.

In cosa consistono

La norma prevede i seguenti benefici: per le compravendite non soggette a Iva, esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale; per gli acquisti soggetti a Iva, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore.

Il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato utilizzato in compensazione tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928” (istituito con la risoluzione n. 62/2021) esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.

Come per gli altri atti di acquisto assoggettati all’imposta di registro proporzionale, anche quello di acquisto prima casa “under 36” è esente, inoltre, dall’imposta di bollo.

A chi spettano

Possono beneficiare delle agevolazioni i giovani che: non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato hanno un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro annui. L’ISEE viene calcolato sui redditi percepiti e il patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la presentazione all’Inps della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica del nucleo familiare. Per gli atti stipulati nel 2021, l’ISEE è riferito ai redditi e al patrimonio del 2019; per gli atti stipulati nel 2022, l’ISEE è quello del 2020.

L’ISEE ordinario ha validità a decorrere dal 1° gennaio o, se successiva, dalla data di presentazione della DSU, fino al 31 dicembre dell’anno a cui fa riferimento. Se la situazione lavorativa, economica o patrimoniale dei componenti del nucleo familiare è significativamente variata rispetto alla situazione rappresentata nella DSU ordinaria è consentito far ricorso all’ISEE corrente.

Si tratta dei casi: di sospensione, riduzione o perdita dell'attività lavorativa di interruzione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari di diminuzione (rispetto all'ISEE ordinario) superiore al 25% del reddito familiare complessivo di diminuzione (rispetto all'ISEE ordinario) superiore al 20% della situazione patrimoniale. L’ISEE corrente, a differenza di quello ordinario, in caso di variazione della sola componente reddituale, ha una validità ridotta (sei mesi dalla data di presentazione del modulo sostitutivo della DSU). Nel caso di aggiornamento della sola componente patrimoniale, o di entrambe le componenti reddituale e patrimoniale, ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo della DSU.

In ogni caso, se intervengono variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione. Per informazioni più dettagliate in merito all’ISEE corrente si veda il messaggio INPS n. 3155 del 21 settembre 2021. Come chiarito nella circolare n. 12/2021 dell’Agenzia delle entrate, l'ISEE si applica anche agli atti di compravendita soggetti a Iva. I requisiti sopra indicati vanno ad aggiungersi a quelli già stabiliti per usufruire dell’agevolazione “prima casa” (descritti nel capitolo 4). In sintesi, è necessario che l’acquirente: abbia o stabilisca la propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune in cui si trova l’immobile dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”. In caso contrario, è necessario vendere l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

I requisiti oggettivi

Con riferimento agli immobili e alle tipologie di atti agevolabili occorre fare riferimento sempre alle disposizioni che disciplinano le agevolazioni “prima casa”. Tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano quelli classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali: A/2 (abitazioni di tipo civile); A/3 (abitazioni di tipo economico); A/4 (abitazioni di tipo popolare); A/5 (abitazione di tipo ultra popolare); A/6 (abitazione di tipo rurale) A/7 (abitazioni in villini); A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

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